Legge Regionale 6 novembre 2015 , n. 36

Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21

(BURL n. 46, suppl. del 10 Novembre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-11-06;36

Art. 15
(Disciplina del fondo)
1. La gestione delle risorse del fondo di cui all'articolo 14, è affidata dalla Giunta regionale a un soggetto pubblico o privato abilitato a svolgere tale compito nel rispetto della normativa vigente.
2. Il gestore è autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti terzi disponibili a concorrere con mezzi propri ai finanziamenti concessi con particolare riferimento al sistema delle banche di credito cooperativo.
3. Per quanto previsto dal comma 1 la Giunta regionale definisce:
a) le modalità di impiego delle risorse;
b) le condizioni dei finanziamenti e le modalità di erogazione;
c) i contenuti e le modalità di formulazione delle domande;
d) le procedure e i tempi per lo svolgimento dell'istruttoria;
e) la quota di partecipazione alla costituzione del fondo;
f) il tasso convenzionato conseguente alla eventuale garanzia;
g) le modalità di rendicontazione dell'attività e della situazione finanziaria;
h) le modalità di controllo e i compensi spettanti al gestore;
i) i rapporti tra il gestore e i soggetti convenzionati per gli interventi a valere sul fondo.
4. Per la gestione automatizzata e funzionale del fondo, nonché dell'anagrafe e dell'Albo di cui all'articolo 4, la Giunta regionale può disporre, sentita la Consulta, l'utilizzo di risorse finanziarie a valere sul fondo stesso per l'adeguamento o la realizzazione di nuove procedure informatiche e telematiche, nonché per il relativo aggiornamento della dotazione tecnologica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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