Legge Regionale
6 novembre 2015
, n. 36
Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21
(BURL n. 46, suppl. del 10 Novembre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-11-06;36
Art. 15
(Disciplina del fondo)
1. La gestione delle risorse del fondo di cui all'articolo 14, è affidata dalla Giunta regionale a un soggetto pubblico o privato abilitato a svolgere tale compito nel rispetto della normativa vigente.
2. Il gestore è autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti terzi disponibili a concorrere con mezzi propri ai finanziamenti concessi con particolare riferimento al sistema delle banche di credito cooperativo.
4. Per la gestione automatizzata e funzionale del fondo, nonché dell'anagrafe e dell'Albo di cui all'articolo 4, la Giunta regionale può disporre, sentita la Consulta, l'utilizzo di risorse finanziarie a valere sul fondo stesso per l'adeguamento o la realizzazione di nuove procedure informatiche e telematiche, nonché per il relativo aggiornamento della dotazione tecnologica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia