Legge Regionale 6 novembre 2015 , n. 36

Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21

(BURL n. 46, suppl. del 10 Novembre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-11-06;36

Art. 16
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalle azioni intraprese per favorire la diffusione e lo sviluppo del sistema cooperativo in Lombardia.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale e alla Consulta una relazione che descrive e documenta le azioni e gli interventi progressivamente attivati, nonché gli esiti dei monitoraggi disposti dalla presente legge, indicando i soggetti coinvolti nell'attuazione, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, il grado di utilizzo delle risorse messe a disposizione secondo le diverse modalità e finalità di aiuto previste, il grado di partecipazione alle misure offerte e il grado di soddisfazione della domanda espressa, le eventuali criticità incontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte.
3. A partire dal secondo anno, la relazione di cui al comma 2 include i risultati progressivamente ottenuti dagli interventi attuati, anche considerando le variazioni osservate:
a) nella diffusione delle società cooperative, distinguendo tra le tipologie previste dalla presente legge, per ambito territoriale, economico e sociale di attività, per cooperative di nuova costituzione e nate per iniziativa di giovani, di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro, di lavoratori che rilevano aziende in crisi;
b) nella tipologia dei servizi pubblici o di pubblico interesse gestiti dal settore cooperativo in forza della presente legge;
c) nell'andamento occupazionale prodotto dalle cooperative beneficiate dagli interventi regionali, con particolare riguardo alle persone svantaggiate, ai lavoratori svantaggiati, ai soggetti in situazione di fragilità.
4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è resa pubblica, unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi