Legge Regionale
6 novembre 2015
, n. 36
Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21
(BURL n. 46, suppl. del 10 Novembre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-11-06;36
Art. 17
(Abrogazioni e disposizioni di coordinamento)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
b) l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005)(8);
c) l'articolo 42, comma 2, lett. a), della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso)(9);
d) l'articolo 11, della legge regionale 8 luglio 2014, n. 19 (Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale)(10).
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle leggi di cui al comma 1, comprese le modifiche apportate ad altre leggi. Restano pertanto confermate, in particolare, le variazioni testuali apportate alla legislazione vigente dalle leggi di cui al comma 1, ove non superate da integrazioni e modificazioni disposte da leggi intervenute successivamente.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia