Legge Regionale 23 febbraio 2016 , n. 1

Ratifica dell'accordo di collaborazione tra la Regione Lombardia della Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino

(BURL n. 8, suppl. del 26 Febbraio 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-02-23;1

Art. 2
(Efficacia dell'accordo)
1. Le disposizioni dell'accordo di collaborazione di cui all'articolo 1 assumono efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero alla data di avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie alla effettiva vigenza dello stesso accordo nella Repubblica di San Marino, se successiva.
2. L'approvazione della presente legge, con relativa entrata in vigore, costituisce l'espletamento delle procedure interne regionali di cui al comma 1, ai fini dell'efficacia dell'accordo.
3. Fermo restando il rispetto della normativa statale, l'approvazione, con relativa entrata in vigore, della legge regionale di ratifica di eventuali rinnovi o anche modifiche dell'accordo concordati tra le Parti ai sensi dell'articolo 5 dello stesso accordo, costituisce l'adempimento delle procedure interne regionali di cui al comma 1, ai fini dell'efficacia dei rinnovi o anche delle modifiche dell'accordo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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