Legge Regionale 15 marzo 2016 , n. 4

Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua

(BURL n. 11, suppl. del 18 Marzo 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-03-15;4

Art. 1
(Oggetto e definizioni)
1. La presente legge disciplina:
a) l'esercizio delle funzioni e delle attività di competenza della Regione in materia di difesa del suolo e di gestione dei corsi d'acqua e del demanio idrico in Lombardia;
b) gli strumenti per assicurare piena operatività alle attività regionali e il conseguimento degli obiettivi generali inerenti alla difesa del suolo, alla gestione del demanio idrico fluviale e al riassetto idraulico e idrogeologico del territorio lombardo, di cui all'articolo 55, commi 1 e 2, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio);
c) le modalità per la gestione coordinata del reticolo idrico minore e dei reticoli principale e consortile;
d) le modalità per garantire il rispetto del principio dell'invarianza idraulica, dell'invarianza idrologica e del drenaggio urbano sostenibile;
e) l'esercizio delle funzioni e delle attività di polizia idraulica nel demanio idrico fluviale e nelle aree di cui all'articolo 96, primo comma, lettera f), del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);
f) le misure per assicurare la prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico mediante la manutenzione diffusa del territorio, dei corsi d'acqua e delle opere di difesa del suolo nonché delle strutture e dei sistemi agro-forestali di difesa del suolo;
g) le misure per ripristinare condizioni di maggiore naturalità ai corsi d'acqua, per recuperare a funzioni idrauliche e ambientali le aree di pertinenza idraulica e per la riqualificazione fluviale;
h) il riordino delle competenze in materia di navigazione interna;
i) il riordino, con nuove competenze in materia di difesa del suolo e gestione dei corsi d'acqua, dei consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).
2. Le funzioni e le attività di cui al comma 1, lettera a), sono esercitate direttamente dalla Regione ovvero tramite avvalimento o attribuzione della relativa competenza agli enti del sistema regionale, di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2007), all'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), di cui alla legge regionale 2 aprile 2002, n. 5 (Istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po), e agli enti locali, nei casi e secondo le modalità di cui alla presente legge, nonché nel rispetto del principio di sussidiarietà.
3. Ai fini della presente legge si intende per:
a) demanio idrico: demanio lacuale e demanio idrico fluviale;
b) demanio idrico fluviale: fiumi, torrenti, fossati, rivi, colatori pubblici, canali demaniali e altre acque pubbliche non rientranti nel demanio lacuale;
c) demanio della navigazione interna: demanio delle acque interne composto dal demanio lacuale e dal demanio idroviario, ai sensi della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti), e dei relativi regolamenti attuativi;
d) sistema idroviario del Po e delle idrovie collegate: l'insieme dei fiumi e dei canali individuati in base alle convenzioni sottoscritte ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 30/2006 prima della data di entrata in vigore dell'articolo 31 della presente legge;
e) opere di difesa del suolo:
1) le opere nei corsi d'acqua di regimazione, di contenimento delle piene, di adeguamento della funzionalità degli alvei, di controllo del trasporto solido e di stabilizzazione delle sponde e dei versanti;
2) le opere comunque finalizzate alla difesa degli abitati e delle infrastrutture di interesse strategico da fenomeni di dissesto di versante nonché da fenomeni valanghivi;
f) manutenzione diffusa del territorio: l'insieme di attività e di servizi idonei a prevenire il dissesto idrogeologico, a garantire la costante efficienza idraulica dei corsi d'acqua, sia demaniali sia privati, a mantenere i versanti collinari e montani in condizioni di stabilità morfologica, a migliorare i boschi e la viabilità agro-silvo-pastorale, compresi i tracciati minori a prevalente uso pedonale, anche attraverso attività agricole e selvicolturali tese alla valorizzazione del territorio rurale;
g) monitoraggio idrogeologico e geologico: l'insieme di attività che consente di controllare nel tempo le precipitazioni, la portata dei corsi d'acqua e i fenomeni di dissesto idrogeologico.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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