Legge Regionale
15 marzo 2016
, n. 4
Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua
(BURL n. 11, suppl. del 18 Marzo 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-03-15;4
Art. 3
(Competenze della Regione relative alla difesa del suolo e alla gestione delle acque pubbliche)
1. La Regione esercita le funzioni e le attività conferite dallo Stato in materia di difesa del suolo e di gestione dei corsi d'acqua che richiedono l'esercizio unitario sul territorio regionale. La Regione, anche in base a quanto previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare:
a) predispone e approva i programmi di intervento in materia di difesa del suolo di cui all'articolo 69, comma 3, del d.lgs. 152/2006, ivi compresi i programmi di escavazione in alveo di cui all'articolo 97, primo comma, lettera m), del r.d. 523/1904;
b) partecipa alla pianificazione di distretto idrografico prevista dalle direttive comunitarie 2000/60/CE e 2007/60/CE, dal d.lgs. 152/2006 e dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni);
c) attua la pianificazione di bacino di cui al d.lgs. 152/2006 per quanto concerne il recepimento degli indirizzi nel settore territoriale e urbanistico;
d) progetta e realizza le opere di difesa del suolo di cui all'articolo 3, comma 108, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
e) gestisce i beni e le pertinenze del demanio idrico fluviale ed esercita le funzioni di polizia idraulica ai sensi del r.d. 523/1904;
f) predispone la pianificazione regionale in materia di tutela delle acque prevista dalla l.r. 26/2003;
g) effettua le attività di pronto intervento ai sensi della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34 (Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche), sul reticolo idrico principale;
i) promuove, progetta e realizza interventi per la riqualificazione fluviale, per il recupero e la valorizzazione delle fasce fluviali in relazione alla loro funzione di laminazione delle piene e per la riqualificazione degli ecosistemi fluviali delle aree connesse;
j) predispone e adotta direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite ad altri enti secondo i contenuti della presente legge;
k) realizza sistemi integrati di banche dati, archivi informatizzati e procedure telematiche nell'ambito della difesa del suolo, del governo dei corsi d'acqua e della gestione delle acque pubbliche, sulla base di e in coerenza con quanto previsto all'articolo 55, comma 2, del d.lgs. 152/2006;
2. La Giunta regionale individua le strutture tecniche regionali per lo svolgimento delle funzioni e attività di cui alla presente legge e definisce il relativo fabbisogno di personale nel rispetto della disciplina vigente in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro. Le funzioni e attività sono organizzate e svolte a scala di sottobacino idrografico.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia