Legge Regionale
15 marzo 2016
, n. 4
Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua
(BURL n. 11, suppl. del 18 Marzo 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-03-15;4
Art. 4
(Realizzazione degli interventi e delle opere di difesa del suolo)
1. La Regione individua gli enti e i soggetti attuatori che svolgono anche le funzioni di stazione appaltante ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), degli interventi e delle opere di difesa del suolo, di norma, secondo i seguenti criteri:
a) definizione in base ad accordi o intese, in caso di interventi e opere di rilevanza internazionale o anche inter-distrettuale;
b) realizzazione e manutenzione spettante ad AIPO, in caso di interventi e opere di rilevanza interregionale o anche di particolare complessità tecnica;
c) realizzazione spettante alla Regione, anche tramite gli enti del sistema regionale di cui alla l.r. 30/2006, in caso di interventi e opere di rilevanza regionale o anche di particolare complessità tecnica;
2. In caso di mancata realizzazione degli interventi o delle opere o di inadempimento rispetto agli obblighi concordati per un efficiente avanzamento della realizzazione dell'intervento assegnato, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine e sentito l'ente inadempiente, affida ad altro ente o soggetto la realizzazione o il completamento dell'intervento o dell'opera.
3. Per gli interventi e le opere di cui al comma 1, lettera b), le procedure di cui al comma 2 si applicano previa intesa con la Regione interessata.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia