Legge Regionale 15 marzo 2016 , n. 4

Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua

(BURL n. 11, suppl. del 18 Marzo 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-03-15;4

Art. 9
(Criteri per la determinazione e per la riscossione dei canoni di polizia idraulica)
1. La Giunta regionale determina i canoni di polizia idraulica, da applicare, anche con facoltà di differenziare a seconda della tipologia di reticolo, per il reticolo principale e minore, sulla base dei seguenti criteri generali:(3)
a) incidenza delle opere in concessione sul regime idraulico;
b) impatto ambientale e paesaggistico generato dalle opere concesse;
c) utilizzo ai fini della valorizzazione e della fruizione pubblica in termini di mobilità lenta, rete verde, corridoi ecologici e ambientali.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la determinazione del canone da applicarsi al reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica, tenuto conto dell'importanza del corso d'acqua, dell'incidenza delle opere in concessione sulla stabilità e funzionalità idraulica del corso d'acqua, dell'impatto ambientale, paesaggistico e architettonico delle opere concesse, nonché della valorizzazione e della fruizione del territorio in termini di mobilità lenta, rete verde, corridoi ecologici e ambientali.
3. Per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi i canoni già determinati dai consorzi di bonifica, con periodico aggiornamento in base alle variazioni dell'indice ISTAT; in caso di rilascio di nuove concessioni o di rinnovo di concessioni scadute, il canone è determinato in base a criteri di cui al comma 2.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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