Legge Regionale 15 marzo 2016 , n. 4

Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua

(BURL n. 11, suppl. del 18 Marzo 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-03-15;4

Art. 13
(Promozione della regolarizzazione di opere e di occupazioni senza titolo concessorio in aree del demanio idrico fluviale)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, al fine di promuovere la regolarizzazione delle opere e delle occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, purché compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua e con i vincoli stabiliti per l'area, in caso di richiesta di regolarizzazione da parte dell'occupante dell'intero intervento realizzato o della parte di esso da regolarizzare presentata entro il 31 dicembre 2023, è dovuta l'indennità di occupazione senza l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 5 della l.r. 10/2009. L'indennità di cui al primo periodo è stabilita in misura pari all'importo del canone concessorio non corrisposto, raddoppiato in caso di occupazione fisica dell'area demaniale, per ciascun anno di occupazione senza titolo calcolata retroattivamente fino a un massimo di cinque annualità, incrementato del sette per cento. Per la determinazione dell'indennità di cui al presente comma ci si riferisce all'importo del canone stabilito per ciascuna annualità dell'ultimo quinquennio di relativa occupazione senza titolo. In caso di accoglimento della richiesta di regolarizzazione, la Regione, i comuni e i consorzi di bonifica possono concedere, in relazione al reticolo demaniale di rispettiva competenza, su istanza dell’interessato, la rateizzazione delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. A tutela delle entrate pubbliche, per la rateizzazione sono dovuti:(7)
a) gli interessi nella misura legale;
b) la prestazione di idonea garanzia, in caso di indennità di occupazione superiore all’importo stabilito con la deliberazione di cui al precedente periodo.
1 bis. Fermo restando quanto consentito entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo e fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 12, ai fini della presentazione della richiesta di regolarizzazione, da parte dell’occupante senza titolo concessorio delle aree del demanio idrico fluviale di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2024 e non oltre il 2 aprile 2026, l’indennità di occupazione è stabilita, senza applicazione della sanzione prevista all’articolo 5 della l.r. 10/2009 e con facoltà di rateizzazione ai sensi del comma 1 del presente articolo, in misura pari all’importo del canone concessorio non corrisposto, raddoppiato in caso di occupazione fisica dell’area demaniale, per ciascun anno di occupazione senza titolo calcolata retroattivamente fino a un massimo di sette annualità, incrementato del dieci per cento. Per la determinazione dell’indennità di cui al presente comma ci si riferisce all’importo del canone stabilito per ciascuna annualità dell’ultimo settennato di relativa occupazione senza titolo. Il pagamento dell’indennità di occupazione, in ogni caso:(8)
a) non ha effetti sananti l’esistenza delle opere e dei manufatti né costituisce titolo per il prosieguo dell’occupazione;
b) non comporta la regolarizzazione di opere e occupazioni incompatibili con il regime idraulico dei corsi d’acqua e con i vincoli stabiliti per l’area.
2. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1 bis, la Giunta regionale e i comuni, anche tramite loro forme associative o organizzazioni rappresentative oppure anche mediante convenzioni con i consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 80, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in relazione al reticolo idrico di rispettiva competenza, possono stipulare convenzioni con soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo stesso.(9)
3. I soggetti di cui al comma 2 che richiedono la regolarizzazione, segnalando sul supporto informatico di cui all'articolo 8 le interferenze delle proprie reti con il reticolo idrico principale e minore e georeferenziandole, possono usufruire di una riduzione sull'importo dei canoni di polizia idraulica.(10)
4. La Giunta regionale stabilisce, con successivo provvedimento, i criteri per la determinazione, in sede di convenzione di cui al comma 2, della percentuale di riduzione sull'importo dei canoni di polizia idraulica e sulla relativa cauzione, ove dovuta, comunque non superiore al novanta per cento dell'importo totale del canone.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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