Legge Regionale 15 marzo 2016 , n. 4

Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua

(BURL n. 11, suppl. del 18 Marzo 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-03-15;4

Art. 17
(Fruizione delle fasce di cui all'articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904 e delle fasce fluviali)
1. L'autorità idraulica o il soggetto gestore, sentiti i concessionari all'uso delle acque, può consentire la fruizione collettiva delle aree demaniali ricomprese nelle fasce di cui all'articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904 e nelle fasce fluviali, come definite dai piani di assetto idrogeologico dell'Autorità di bacino del fiume Po, rendendo noti limiti e condizioni per la compatibilità e la sicurezza del loro utilizzo con gli usi primari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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