Legge Regionale
15 marzo 2016
, n. 4
Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua
(BURL n. 11, suppl. del 18 Marzo 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-03-15;4
Art. 18
(Cooperazione dei parchi regionali e dei comuni nell'esercizio delle funzioni regionali di polizia idraulica)
1. La Regione può stipulare convenzioni con gli enti gestori dei parchi regionali e con i comuni o loro forme associative per il migliore esercizio delle funzioni regionali di cui al presente capo, riguardanti in particolare le attività di verifica delle occupazioni demaniali. Per le attività di cui al primo periodo la Regione può corrispondere agli enti gestori dei parchi regionali e ai comuni, singoli o associati, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, un equo riconoscimento economico per le spese sostenute, mediante la compartecipazione, nella misura massima del cinquanta per cento, ai canoni di polizia idraulica dalla stessa introitati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia