Legge Regionale 15 marzo 2016 , n. 4

Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua

(BURL n. 11, suppl. del 18 Marzo 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-03-15;4

Art. 19
(Manutenzione delle opere di difesa del suolo)
1. La Regione promuove e finanzia, con il concorso degli enti locali territorialmente interessati e dei titolari delle infrastrutture strategiche interferenti con il reticolo idrico principale, e fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del r.d. 523/1904, la manutenzione delle opere di difesa del suolo necessarie a garantire la mitigazione del rischio idrogeologico, al fine di difendere prioritariamente i centri abitati e le infrastrutture strategiche.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le opere di cui all'articolo 1, comma 3, lettera e), aventi a esclusiva finalità la conservazione di un ponte o di una strada pubblica ordinaria o ferrata; la manutenzione di tali opere compete all'amministrazione tenuta alla conservazione del ponte o della strada.
3. Restano a esclusivo carico dei proprietari e dei possessori frontisti le realizzazioni e le manutenzioni delle opere di difesa di beni di proprietà lungo i corsi d'acqua del reticolo principale, minore e consortile.
4. Gli interventi strutturali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e i), e le attività di manutenzione delle opere di difesa del suolo sono esonerati dal versamento degli oneri di cui all'articolo 4 quater, comma 5 bis, della l.r. 31/2008 e dagli interventi compensativi di cui all'articolo 43 della l.r. 31/2008.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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