Legge Regionale
15 marzo 2016
, n. 4
Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua
(BURL n. 11, suppl. del 18 Marzo 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-03-15;4
Art. 24
(Accatastamento delle opere di difesa del suolo e delle relative aree)
1. Le opere di difesa del suolo di competenza regionale ai sensi della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale), realizzate dall'entrata in vigore della presente legge e le aree comunque acquisite, a partire da tale data, per la loro realizzazione, sono accatastate a:
a) demanio pubblico dello Stato, nel caso di opere idrauliche afferenti al reticolo idrico principale e minore;
b) demanio pubblico regionale, nel caso di opere idrauliche afferenti al reticolo idrico consortile secondo quanto previsto all'articolo 85 della l.r. 31/2008;
2. L'accatastamento delle opere e delle aree, nonché la gestione e la manutenzione delle opere di cui al comma 1, spettano all'ente individuato come stazione appaltante ai sensi del d.lgs. 163/2006 ovvero ad altro soggetto cui il titolare dell'accatastamento ha delegato tali funzioni.
3. Con provvedimento della Giunta regionale, da approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'individuazione dell'ente o del soggetto al quale accatastare le opere di cui al comma 1, lettera c), sulla base dei seguenti criteri:
4. Con il provvedimento di cui al comma 3 sono individuati, altresì, i soggetti competenti alla manutenzione e alla gestione delle opere di difesa del suolo, anche non ricomprese nel demanio pubblico, realizzate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia