Legge Regionale 15 marzo 2016 , n. 4

Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua

(BURL n. 11, suppl. del 18 Marzo 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-03-15;4

Art. 31
(Esercizio, da parte dell'AIPO, di funzioni e attività in materia di gestione del sistema idroviario del Po e delle idrovie collegate. Modifiche alla l.r. 5/2002 e alla l.r. 30/2006)
1. Al fine di ottimizzare e di coordinare l'esercizio delle funzioni e attività in materia di difesa del suolo da parte degli enti del presente titolo, la Regione promuove il potenziamento dell'efficienza dell'AIPO, di cui alla l.r. 5/2002, e il miglioramento dell'efficacia degli interventi di competenza per la gestione dei corsi d'acqua del reticolo principale assegnato e per la gestione del sistema idroviario del Po e delle idrovie collegate.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il comma 3 bis dell'articolo 5 della legge regionale 2 aprile 2002, n. 5 (Istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po)(20)è sostituito dal seguente:
'3 bis. A valere sulle risorse trasferite per la realizzazione degli investimenti di origine regionale, è stabilita a favore dell'agenzia una quota per le spese generali e di funzionamento nella misura massima del dieci per cento dell'importo complessivo del finanziamento. Da tale quota va escluso ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere, dalla fase progettuale al collaudo e per la acquisizione dei terreni occupati. Con provvedimento della Giunta regionale sono graduate le quote percentuali specifiche in funzione dell'importo finanziario dei diversi lavori affidati all'Agenzia.'.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007)(21) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell'articolo 8è sostituito dal seguente:
'3. Le funzioni connesse alla gestione del sistema idroviario del fiume Po e delle idrovie collegate, nonché alla gestione dei porti, delle banchine e delle infrastrutture per la navigazione, con esclusione delle funzioni nelle aree individuate nell'allegato B, sono esercitate dall'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO). Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, escluse quelle nelle aree di cui all'allegato B, restano confermate in capo all'AIPO le competenze relative all'accertamento delle violazioni delle norme sul demanio della navigazione e sulla navigazione interna, nonché all'irrogazione delle sanzioni e alla riscossione dei relativi proventi, di cui all'articolo 57 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti). La Regione e l'AIPO possono definire, con convenzione, aree funzionali allo sviluppo dell'attività portuale di Cremona e di Mantova, nelle quali la gestione spetta alla Regione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 24 (Assestamento al bilancio 2014-2016 - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali).';
b) dopo il comma 5 dell'articolo 8è inserito il seguente:
'5 bis. Il personale collocato nell'apposito ruolo speciale transitorio dell'AIPO, di cui al comma 5, è trasferito definitivamente nel ruolo dell'AIPO a decorrere dall'entrata in vigore delle previsioni di cui al comma 3, come sostituito dalla legge regionale recante (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua).'.
NOTE:
20. Si rinvia alla l.r. 2 aprile 2002, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
21. Si rinvia alla l.r. 27 dicembre 2006, n. 30, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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