Legge Regionale 15 marzo 2016 , n. 4

Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua

(BURL n. 11, suppl. del 18 Marzo 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-03-15;4

Art. 33
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Per la gestione e la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo idrico principale, i consorzi di bonifica convenzionati con la Regione alla data di entrata in vigore della presente legge curano l'istruttoria delle relative concessioni, ferma restando la competenza regionale per il rilascio del titolo concessorio e per l'introito dei canoni. In caso di richiesta di concessione da parte dei consorzi di cui al primo periodo, l'istruttoria è effettuata dalla struttura regionale competente.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) i criteri per il finanziamento degli interventi di manutenzione delle opere e dei corsi d'acqua di cui agli articoli 19 e 20, con riferimento agli obiettivi di funzionalità e officiosità dei corsi d'acqua e di protezione degli insediamenti e delle infrastrutture strategiche, secondo i principi di efficacia e di sostenibilità;
b) gli indirizzi per la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione di cui agli articoli 19, 20 e 21.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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