Legge Regionale 25 marzo 2016 , n. 7

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015

(BURL n. 13, suppl. del 29 Marzo 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-03-25;7

Art. 3
(Modifiche alla l.r. 26/1993)
1. Al Titolo I della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 2è sostituito dal seguente:
'1. La Regione esercita, nel rispetto della legge 157/1992, le funzioni di pianificazione, indirizzo, coordinamento, controllo, nonché le funzioni amministrative previste dalla presente legge in materia faunistico-venatoria.';
b) dopo il comma 1 dell'articolo 2è inserito il seguente:
'1 bis. La Regione, nell'esercizio delle funzioni amministrative, assicura, anche tramite i suoi uffici territoriali, la diffusione sul territorio dei servizi erogati.';
c) il comma 2 dell'articolo 2è sostituito dal seguente:
'2. La provincia di Sondrio esercita, per il relativo territorio, nel rispetto della legge 157/1992, le funzioni amministrative in materia faunistico-venatoria secondo quanto previsto dalla presente legge.';
d) al comma 3 dell'articolo 2, le parole 'alle province' sono sostituite dalle seguenti: 'alla provincia di Sondrio';
e) al comma 4 dell'articolo 2, le parole 'La giunta regionale e le province' sono sostituite dalle seguenti: 'Gli enti di cui al presente articolo';
f) all'alinea del comma 1 dell'articolo 3, le parole 'di diciotto membri' sono soppresse;
g) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
'b) tre rappresentanti delle province;';
h) dopo il comma 4 dell'articolo 3è inserito il seguente:
'4 bis. In relazione ai temi trattati, i lavori della consulta sono di norma organizzati in modo da assicurare un adeguato coinvolgimento delle consulte faunistico-venatorie territoriali di cui all'articolo 16.';
i) ai commi 2, 4 e 7 dell'articolo 7, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';
j) al comma 8 dell'articolo 7, le parole 'La provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio' e la parola 'può' è sostituita dalla seguente: 'possono';
k) al comma 2 dell'articolo 8, le parole 'del servizio faunistico regionale e dalle province, in collaborazione con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia' sono sostituite dalle seguenti: 'dalle competenti strutture della Regione e della provincia di Sondrio per il relativo territorio, in collaborazione con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia e con i servizi di vigilanza venatoria, dipendenti dalle province'.
2. Al Titolo II della l.r. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
'3. Il territorio agro-silvo-pastorale della regione, la cui estensione è determinata con deliberazione della Giunta regionale, è destinato:
a) per una quota dal dieci al venti per cento in zona Alpi e per una quota dal venti al trenta per cento nel restante territorio, a protezione della fauna selvatica; in dette quote sono compresi i territori ove è comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni comprese tutte le aree in cui l'esercizio venatorio è vietato dalla presente legge e, in particolare, dalle disposizioni di cui agli articoli 17,18, 37 e 43;
b) per una quota massima del quindici per cento di ciascuna provincia ad ambiti privati di cui agli articoli 19, comma 2, 21 e 38, ivi comprendendo fino all'otto per cento del territorio per le aziende agrituristico-venatorie e fino al tre per cento per le zone di allenamento e addestramento dei cani e per prove e gare cinofile.';
b) dopo il comma 3 dell'articolo 13 è inserito il seguente:
'3 bis La deliberazione di cui al comma 3 acquista efficacia alla data della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.';
c) i commi 4 e 5 dell'articolo 13 sono abrogati;
d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
'Art. 14
(Piani faunistico-venatori territoriali)
1. La Regione, sulla base della deliberazione di cui all'articolo 13, comma 3, approva, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il piano faunistico-venatorio territoriale avente i seguenti contenuti minimi:
a) oasi di protezione;
b) zone di ripopolamento e cattura;
c) centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
d) aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie;
e) centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
f) zone e periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani;
g) ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia;
h) criteri per la determinazione dell'indennizzo in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi rustici vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);
i) criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli, singoli o associati, che si impegnino alla tutela e al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
j) identificazione delle zone in cui sono collocati e collocabili gli appostamenti fissi.

2. Il piano di cui al comma 1 acquista efficacia alla data della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. La provincia di Sondrio, sulla base della deliberazione di cui all'articolo 13, comma 3, approva, per il relativo territorio, il piano faunistico-venatorio territoriale avente i seguenti contenuti minimi:
a) oasi di protezione;
b) zone di ripopolamento e cattura;
c) centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
d) aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie;
e) centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
f) zone e periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani;
g) ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia;
h) criteri per la determinazione dell'indennizzo in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi rustici vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);
i) criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli, singoli o associati, che si impegnino alla tutela e al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
j) identificazione delle zone in cui sono collocati e collocabili gli appostamenti fissi.

4. Il piano di cui al comma 3 acquista efficacia alla data della pubblicazione sull'albo pretorio.
5. Nei territori di protezione di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) e c) sono vietati l'abbattimento e la cattura a fini venatori e sono previsti interventi per agevolare la sosta e la riproduzione della fauna.
6. Le zone di cui ai commi 1 e 3 devono essere perimetrate con tabelle esenti da tasse regionali:
a) quelle di cui al comma 1, lettere a), b) e c) a cura della Regione;
b) quelle di cui al comma 3, lettere a), b) e c) a cura della provincia di Sondrio;
c) quelle di cui ai commi 1 e 3, lettere d), e), f) e g) a cura dell'ente, associazione o privato preposto alla gestione della singola zona.

7. Le tabelle di segnalazione di divieto o di regimi particolari di caccia devono essere delle dimensioni di cm. 20x30 e collocate lungo tutto il perimetro dei territori interessati in modo che da una tabella siano visibili le due contigue.
8. Gli appostamenti fissi esistenti alla data del 31 dicembre 2005 compresi, a seguito di successiva inclusione, in aree nelle quali è vietata la caccia per effetto dei piani provinciali e successivamente esclusi a seguito di modifica dei piani stessi, nonché dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 3, se riattivati sono soggetti alla disciplina prevista per gli appostamenti fissi preesistenti di cui all'articolo 25, comma 8, seconda parte.';
e) al comma 1 dell'articolo 15, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';
f) al comma 2 dell'articolo 15, le parole 'dalle province' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio';
g) la rubrica dell'articolo 16 è sostituita dalla seguente: 'Consulte faunistico-venatorie territoriali';
h) il comma 1 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:
1. La Regione e la provincia di Sondrio, per il relativo territorio, possono avvalersi di consulte faunistico-venatorie territoriali, nominate dal Presidente per la provincia di Sondrio e dal Presidente della Giunta regionale per il restante territorio, e composte da un rappresentante per ogni ambito territoriale e per ogni comprensorio alpino di caccia, designato dai rispettivi comitati di gestione, e da tre esperti in problemi faunistici, agricoli e naturalistici, designati dalle rispettive associazioni venatorie, agricole e ambientaliste; le consulte, per il relativo territorio, sono presiedute dal Presidente della provincia di Sondrio o dall'Assessore regionale all'agricoltura anche tramite suo delegato. Il territorio di riferimento delle singole consulte corrisponde a quello di competenza degli Uffici Territoriali Regionali.';
i) al comma 2 dell'articolo 16, le parole 'del consiglio provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'organo consiliare dell'ente che procede alla nomina';
j) al comma 3 dell'articolo 16, le parole 'della provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'della Regione o della provincia di Sondrio';
k) al comma 4 dell'articolo 16, le parole 'delle strutture organizzative provinciali competenti nella materia' sono sostituite dalle seguenti: 'della struttura organizzativa competente della Regione o della provincia di Sondrio';
l) al comma 1 dell'articolo 17, le parole 'di cui all'art. 14, comma 3, lettera a)' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui all'articolo 14, commi 1 e 3, lettera a)';
m) al comma 2 dell'articolo 17, le parole 'dalle province' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio';
n) al comma 3 dell'articolo 17, le parole 'dalla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio' e le parole 'la provincia predispone' sono sostituite dalle seguenti: 'gli stessi enti predispongono';
o) ai commi 4 e 5 dell'articolo 17, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';
p) al comma 1 dell'articolo 18, le parole 'di cui all'art. 14, comma 3, lett. b)' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui all'articolo 14, commi 1 e 3, lettera b)' e le parole 'dalle province' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio';
q) al comma 4 dell'articolo 18, le parole 'dalle province' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio';
r) al comma 1 dell'articolo 19, le parole 'di cui all'art. 14, comma 3, lettera c)' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui all'articolo 14, commi 1 e 3, lettera c)'; le parole 'dalle province' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio' e le parole 'le province' sono sostituite dalle seguenti: 'gli stessi enti';
s) al comma 2 dell'articolo 19, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';
t) al comma 4 dell'articolo 20, le parole 'la provincia può' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono';
u) al comma 5 dell'articolo 20, le parole 'La provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio' e la parola 'può' è sostituita dalla seguente: 'possono';
v) al comma 1 dell'articolo 21, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio' e le parole 'di cui all'art. 14, comma 3, lett. f)' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui all'articolo 14, commi 1 e 3, lettera f)';
w) al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 21, le parole 'La provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio' e la parola 'può', ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: 'possono';
x) al comma 5 dell'articolo 21, le parole 'La provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio' e la parola 'può', ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: 'possono';
y) al comma 6 dell'articolo 21, le parole 'La provincia può' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono'.
3. Al Titolo III della l.r. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell'articolo 22, le parole 'dalla provincia di residenza, ove sono indicate' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione o dalla provincia di Sondrio, in base al criterio della residenza anagrafica. Sul tesserino sono indicate';
b) al comma 3 dell'articolo 22, le parole 'della provincia interessata' sono sostituite dalle seguenti: 'della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio';
c) al comma 4 dell'articolo 22, le parole 'della provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio';
d) al comma 6 dell'articolo 22, le parole 'alla provincia rilasciante' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione o alla provincia di Sondrio in base al criterio della residenza anagrafica' e le parole 'le province' sono sostituite dalle seguenti: 'gli stessi enti';
e) al comma 3 dell'articolo 23, le parole 'delle province' sono sostituite dalle seguenti: 'della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio';
f) al comma 2 dell'articolo 24, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';
g) al comma 5 dell'articolo 25, le parole 'dalla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio';
h) al primo periodo del comma 5 bis dell'articolo 25, le parole 'dalle province' sono soppresse;
i) al secondo periodo del comma 5 bis dell'articolo 25, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio' e le parole 'di cui all'articolo 14, comma 3, lettera l)' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui all'articolo 14, commi 1 e 3, lettera j)';
j) al comma 14 dell'articolo 25, le parole 'Le province autorizzano' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione o la provincia di Sondrio per il relativo territorio autorizza';
k) al comma 1 dell'articolo 26, le parole 'dalle province' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio';
l) all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 26, le parole 'dalle province' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio';
m) al comma 2 dell'articolo 27, le parole 'su proposta delle province' sono soppresse ed è aggiunto il seguente periodo: 'Per le zone ricadenti nella provincia di Sondrio i confini sono determinati su proposta della stessa provincia.';
n) al comma 2 bis dell'articolo 27, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia rovincia di Sondrio per il relativo territorio';
o) ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 27, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';
p) al comma 8 dell'articolo 27, le parole 'secondo il regolamento predisposto dalle province stesse e approvato dalla giunta regionale' sono soppresse ed è aggiunto il seguente periodo: 'Le autorizzazioni di cui al primo periodo sono rilasciate secondo il regolamento predisposto dalla provincia di Sondrio e approvato dalla Giunta regionale, in relazione al territorio della stessa provincia . Le autorizzazioni sono rilasciate per il restante territorio regionale secondo le disposizioni di un regolamento approvato dalla Giunta regionale';
q) al comma 10 dell'articolo 27, le parole 'sentite le province interessate' sono sostituite dalle seguenti: 'sentita la provincia di Sondrio per il relativo territorio.';
r) al comma 11 dell'articolo 27, le parole 'presso le province territorialmente interessate avanti alla commissione' sono sostituite dalle seguenti: 'presso le sedi della Regione o della provincia di Sondrio, in base al criterio della residenza anagrafica, avanti alle commissioni'.
4. Al Titolo IV della l.r. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 28, le parole 'le province' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';
b) al quinto periodo del comma 7(1) dell'articolo 28, le parole 'la provincia modifichi' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione o la provincia di Sondrio per il relativo territorio modifichi';
c) al comma 8 dell'articolo 28, le parole 'La provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';
d) all'alinea del comma 4 e all'alinea del comma 7 dell'articolo 30, le parole 'del presidente della provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'del presidente della Regione o del presidente della provincia di Sondrio per il relativo territorio o loro delegato';
e) alla lettera a) del comma 4 e alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 30, le parole 'della provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'ente che procede alla nomina';
f) al comma 8 dell'articolo 30, le parole 'del consiglio provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'organo consiliare dell'ente che procede alla nomina';
g) al comma 10 dell'articolo 30, le parole 'La provincia' sono sostituite alle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio' e la parola 'nomina' è sostituita dalla seguente: 'nominano';
h) al comma 11 dell'articolo 30, le parole 'alla provincia competente' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione o alla provincia di Sondrio per il relativo territorio';
i) ai commi 13 e 14 dell'articolo 30, le parole 'della provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio';
j) il comma 16 dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:
'16. La Regione pubblica annualmente un elenco contenente le sedi, gli indirizzi ed ogni altra informazione ritenuta utile degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia. A tal fine, entro il 15 aprile, la provincia di Sondrio comunica alla Regione le informazioni relative al proprio territorio';
k) al primo periodo del comma 17 dell'articolo 30, le parole 'Le province sono tenute' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio sono tenute';
l) al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 30, le parole 'le province' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';
m) al comma 18 dell'articolo 30, le parole 'dai calendari venatori integrativi provinciali' sono sostituite dalle seguenti: 'dal calendario venatorio integrativo della provincia di Sondrio';
n) al comma 1 dell'articolo 31, le parole 'della pianificazione provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'dei piani di cui all'articolo 14';
o) il comma 3 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:
'3. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio erogano annualmente ai comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia le risorse di cui all'articolo 47, relative ai danni arrecati alle produzioni agricole dall'esercizio dell'attività venatoria; i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia provvedono all'erogazione delle somme secondo i criteri stabiliti dagli stessi enti.';
p) al comma 4 dell'articolo 33, le parole 'La provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio', la parola 'individua' è sostituita dalla seguente: 'individuano' e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'di ciascuna provincia';
q) al primo periodo del comma 6 dell'articolo 33, le parole 'dalle province' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione e della provincia di Sondrio per il relativo territorio' e le parole 'o suo facsimile' sono soppresse;
r) al comma 7 dell'articolo 33, le parole 'alle province di residenza dei cacciatori' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione o alla provincia di Sondrio in base al criterio della residenza anagrafica dei cacciatori';
s) al comma 8 dell'articolo 33, le parole 'alla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione o alla provincia di Sondrio in base al criterio della residenza anagrafica';
t) al comma 9 dell'articolo 33, le parole 'alla provincia competente per territorio' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione o alla provincia di Sondrio';
u) al comma 10 dell'articolo 33, le parole 'La provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione o la provincia di Sondrio' e le parole 'la provincia può' sono sostituite dalle seguenti: 'gli stessi enti possono';
v) il comma 12 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:
'12. La Regione trasmette ai comitati di gestione l'elenco aggiornato dei cacciatori iscritti. La provincia di Sondrio, per il relativo territorio, trasmette alla Regione e ai comitati di gestione l'elenco aggiornato dei cacciatori iscritti.';
w) al comma 13 dell'articolo 33, le parole 'la provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';
x) al comma 14 dell'articolo 33, le parole 'alla provincia di residenza' sono sostituite dalle seguenti: 'alla provincia di Sondrio, se residente nel relativo territorio, o alla Regione, se residente nel restante territorio regionale';
y) alla rubrica dell'articolo 34, le parole 'compiti delle province' sono soppresse;
z) all'alinea del comma 1 dell'articolo 34, le parole 'le province' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';
aa) al comma 2 bis dell'articolo 35, le parole 'le Province' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';
bb) al primo periodo del comma 3 dell'articolo 35, le parole 'alla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione o alla provincia di Sondrio';
cc) al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 35, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La provincia di Sondrio' e la parola 'trasmettono' è sostituita dalla seguente: 'trasmette';
dd) al comma 4 dell'articolo 35, le parole 'le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';
ee) il comma 4 dell'articolo 36 è sostituito dal seguente:
'4. La Giunta regionale determina annualmente la quota di fondo di competenza della provincia di Sondrio che si avvale per l'erogazione di una commissione costituita dalle organizzazioni professionali agricole e dai comitati di gestione degli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia interessati.';
ff) il comma 1 dell'articolo 37 è sostituito dal seguente:
'1. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare una richiesta motivata al presidente della Regione o al presidente della provincia di Sondrio, per il relativo territorio, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei piani di cui all'articolo 14. La richiesta è esaminata entro sessanta giorni.';
gg) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 37, le parole 'della pianificazione faunistico-venatoria di cui artt. 12 e 14' sono sostituite dalle seguenti: 'di quanto previsto dagli articoli 12 e 14';
hh) al comma 6 dell'articolo 37, le parole 'alla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'alla provincia di Sondrio per il relativo territorio';
ii) all'alinea del comma 1 dell'articolo 38, le parole 'La provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio', le parole 'comma 5' sono sostituite dalle seguenti: 'comma 3' e la parola 'può' è sostituita dalla seguente: 'possono';
jj) al primo periodo del comma 1 bis dell'articolo 38, le parole 'alla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione o alla provincia di Sondrio';
kk) al secondo periodo del comma 1 bis dell'articolo 38, le parole 'La provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio', la parola 'dispone' è sostituita dalla seguente: 'dispongono' e la parola 'determina' è sostituita dalla seguente: 'determinano';
ll) al comma 2 dell'articolo 39, le parole 'alla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione e alla provincia di Sondrio per il relativo territorio'.
5. Al Titolo V della l.r. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 dell'articolo 40, dopo le parole 'la giunta regionale' sono inserite le seguenti: ', qualora sia stato approvato il piano faunistico-venatorio territoriale,' e le parole 'alle province che hanno approvato il piano faunistico-venatorio' sono sostituite dalle seguenti: 'alla provincia di Sondrio se dotata del piano faunistico-venatorio territoriale';
b) al comma 8 dell'articolo 40, le parole 'la provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e la provincia di Sondrio, per il relativo territorio' e la parola 'disciplina' è sostituita dalla seguente: 'disciplinano';
c) il comma 12 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:
'12. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio disciplinano l'allenamento e l'addestramento dei cani nei trenta giorni antecedenti l'apertura generale della stagione venatoria per cinque giornate settimanali con eccezione del martedì e del venerdì. L'allenamento non è consentito nelle aree interessate da produzioni agricole di cui all'articolo 37, comma 8, anche se prive di tabellazione.';
d) al comma 2 dell'articolo 41, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';
e) al primo periodo del comma 3 dell'articolo 41, le parole 'le province' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';
f) all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 41, le parole 'dalle province' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione o dalla provincia di Sondrio';
g) al comma 4 dell'articolo 41, le parole 'la provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione o la provincia di Sondrio per il relativo territorio';
h) al comma 5 dell'articolo 41, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio' e le parole 'dalle province' sono sostituite dalle seguenti: 'dagli stessi enti';
i) al comma 6 dell'articolo 41, le parole 'le province' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';
j) al comma 1 dell'articolo 42, le parole 'dalle province' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio';
k) al comma 2 dell'articolo 42, le parole 'dalle province, nonché, previa autorizzazione della provincia competente,' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio' e le parole 'della provincia competente' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'ente competente';
l) alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 43, le parole 'alla competente provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione o alla provincia di Sondrio';
m) alla lettera ff) del comma 1 dell'articolo 43, le parole 'della provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio';
n) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 43, le parole 'alla provincia competente' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione o dalla provincia di Sondrio';
o) alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 43, le parole 'dalla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio';
p) al comma 3 dell'articolo 43, le parole 'delle province' sono sostituite dalle seguenti: 'della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio,';
q) al comma 4 dell'articolo 43, le parole 'dalla provincia competente' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio'.
6. Al Titolo VI della l.r. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 44, le parole 'ciascuna provincia nomina una commissione' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio nominano commissioni';
b) al comma 2 dell'articolo 44, le parole 'La provincia stabilisce' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio stabiliscono';
c) alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 44, le parole 'alla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione o alla provincia di Sondrio';
d) al comma 7 dell'articolo 44, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';
e) al comma 10 dell'articolo 44, le parole 'del consiglio provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'organo consiliare dell'ente che l'ha nominata';
f) alla lettera a) del comma 11 dell'articolo 44, la parola 'provinciale' è sostituita dalle seguenti: 'dell'ente che nomina la commissione' e le parole 'della provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'ente stesso';
g) alla lettera b) e alla lettera c) del comma 11 dell'articolo 44, le parole 'della provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'ente';
h) al comma 12 dell'articolo 44, le parole 'le province' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';
i) al comma 13 dell'articolo 44, le parole 'alla provincia ove risiede il candidato' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione o alla provincia di Sondrio secondo il criterio della residenza anagrafica del candidato';
j) il comma 14 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:
'14. Non possono essere membri delle commissioni di cui al comma 1 i consiglieri in carica dell'ente che nomina le commissioni stesse.';
k) al comma 2 dell'articolo 46, le parole 'alle province' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione e alla provincia di Sondrio per il relativo territorio';
l) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 47, le parole 'delle province' sono sostituite dalle seguenti: 'della Regione e della provincia di Sondrio per il relativo territorio';
m) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 47, le parole 'dalle province' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio'; le parole 'assegnata alle province per le spese relative alle funzioni trasferite in materia di caccia' e le parole 'dalle stesse' sono soppresse;
n) al comma 4 dell'articolo 47, le parole 'La provincia provvede' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio provvedono' e la parole 'da ciascuna provincia' sono soppresse;
o) al comma 5 dell'articolo 47, le parole 'La provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio', le parole 'dal piano faunistico-venatorio provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'dai rispettivi piani faunistico-venatori territoriali' e la parola 'provvede', ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: 'provvedono';
p) al comma 6 dell'articolo 47, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';
q) il comma 1 dell'articolo 48 è sostituito dal seguente:
'1. La funzione di vigilanza e controllo in materia faunistico-venatoria compete alle province. Ad esclusione della provincia di Sondrio, tale funzione è esercitata in raccordo con le competenti strutture regionali.';
r) al comma 3 dell'articolo 48, le parole 'l'attività di vigilanza venatoria' sono sostituite dalle seguenti: 'l'attività di vigilanza e controllo';
s) al comma 5 dell'articolo 48, dopo le parole 'Esercitano altresì la vigilanza' sono inserite le seguenti: 'e il controllo';
t) al comma 6 dell'articolo 48, le parole 'La vigilanza di cui al comma 1' sono sostituite dalle seguenti: 'L'attività di vigilanza e controllo di cui al comma 1';
u) al comma 6 bis dell'articolo 48, dopo le parole 'L'attività di vigilanza' sono inserite le seguenti: 'e controllo';
v) il comma 13 dell'articolo 48 è sostituito dal seguente:
'13. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie secondo indicazioni della Giunta regionale.'.
7. Al Titolo VII della l.r. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 dell'art. 51, le parole 'dalla provincia' sono sostituite dalle seguenti 'dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio';
b) al comma 6 dell'articolo 51, le parole 'Il presidente della provincia provvede' sono sostituite dalle seguenti: 'Il presidente della Regione e il presidente della provincia di Sondrio per il relativo territorio o loro delegato provvedono';
c) al comma 8 dell'articolo 51, le parole 'dal presidente della provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio'.
8. Al Titolo VIII della l.r. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 57, le parole 'sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province' sono sostituite dalle seguenti: 'anche sulla base di dettagliata relazione fornita dalla provincia di Sondrio';
b) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 57, le parole 'di ciascuna provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'della provincia di Sondrio'.
9. All'Allegato 'D' della l.r. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole 'è titolare la provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'sono titolari la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';
b) al primo periodo del comma 4, le parole 'dalla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio';
c) al secondo periodo del comma 4, le parole 'le singole province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio' e le parole 'dalla provincia per l'intero territorio provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio';
d) al primo periodo del comma 5, le parole 'della provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio';
e) al primo periodo del comma 7, le parole 'dalla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio';
f) al primo periodo del comma 10, le parole 'dalle province' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio';
g) al comma 11, le parole 'la provincia si avvale' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio si avvalgono';
h) al comma 14, le parole 'alla provincia competente che provvederà' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione o alla provincia di Sondrio che provvede'.
NOTE:
1. Vedi avviso di rettifica BURL n. 18, supplemento del 3 maggio 2016 Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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