Art. 4
(Disposizioni transitorie e finali)
2. I piani faunistico-venatori provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano efficaci fino alla data di pubblicazione dei piani faunistico-venatori territoriali di cui all'
articolo 14 della l.r. 26/1993.
5. I provvedimenti adottati in base alle disposizioni della
l.r. 31/2008 e della
l.r. 26/1993 restano efficaci per quanto compatibili con le modifiche apportate dalla presente legge, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 4.
7. Fino al rinnovo di cui al
comma 6, gli organi in carica alla data di entrata in vigore della
legge regionale 10 novembre 2015, n. 38 (Legge di semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale) continuano a svolgere le rispettive funzioni.
8. La consulta regionale della pesca e la consulta faunistico-venatoria regionale già costituite alla data di cui al
comma 1, rispettivamente ai sensi dell'
articolo 135 della l.r. 31/2008 e dell'
articolo 3 della l.r. 26/1993, continuano a svolgere le rispettive funzioni fino al rinnovo della composizione in base alle disposizioni della presente legge e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2017.
9. Le consulte provinciali della pesca già costituite alla data di cui al
comma 1 ai sensi dell'
articolo 135 della l.r. 31/2008 continuano a svolgere le loro funzioni fino alla costituzione delle consulte territoriali della pesca in base alle disposizioni della presente legge e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2017. Tale previsione non si applica alla consulta della pesca della provincia di Sondrio che continua a svolgere le sue funzioni fino alla scadenza.
10. Le consulte faunistico-venatorie provinciali già costituite alla data di cui al
comma 1 ai sensi dell'
articolo 16 della l.r. 26/1993 continuano a svolgere le loro funzioni fino alla costituzione delle consulte faunistico-venatorie territoriali e, comunque, non oltre il 30 settembre 2017. Tale previsione non si applica alla consulta faunistico-venatoria della provincia di Sondrio che continua a svolgere le sue funzioni fino alla scadenza.
11. Le commissioni d'esame già costituite alla data di cui al
comma 1 ai sensi della
l.r. 31/2008 e della
l.r. 26/1993 continuano a svolgere le loro funzioni fino al rinnovo della composizione in base alle disposizioni della presente legge e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2017. Tale previsione non si applica alle commissioni costituite dalla provincia di Sondrio.
12. Per quanto non previsto dalla presente legge, ai fini della determinazione delle competenze per l'esercizio delle funzioni in materia faunistico-venatoria, trovano applicazione le disposizioni della
l.r. 19/2015 e della
l.r. 32/2015.