Legge Regionale 25 marzo 2016 , n. 7

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015

(BURL n. 13, suppl. del 29 Marzo 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-03-25;7

Art. 4
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 acquistano efficacia alla data di effettivo avvio dell'esercizio delle funzioni provinciali da parte della Regione, determinato dai provvedimenti di cui all'articolo 9, comma 1, della l.r. 19/2015 e all'articolo 3, comma 3, della l.r. 32/2015.
2. I piani faunistico-venatori provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano efficaci fino alla data di pubblicazione dei piani faunistico-venatori territoriali di cui all'articolo 14 della l.r. 26/1993.
5. I provvedimenti adottati in base alle disposizioni della l.r. 31/2008 e della l.r. 26/1993 restano efficaci per quanto compatibili con le modifiche apportate dalla presente legge, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 4.
6. Entro il 30 giugno 2017, si procede al rinnovo degli organi di cui all'articolo 30 della l.r. 26/1993.
7. Fino al rinnovo di cui al comma 6, gli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 novembre 2015, n. 38 (Legge di semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale) continuano a svolgere le rispettive funzioni.
8. La consulta regionale della pesca e la consulta faunistico-venatoria regionale già costituite alla data di cui al comma 1, rispettivamente ai sensi dell'articolo 135 della l.r. 31/2008 e dell'articolo 3 della l.r. 26/1993, continuano a svolgere le rispettive funzioni fino al rinnovo della composizione in base alle disposizioni della presente legge e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2017.
9. Le consulte provinciali della pesca già costituite alla data di cui al comma 1 ai sensi dell'articolo 135 della l.r. 31/2008 continuano a svolgere le loro funzioni fino alla costituzione delle consulte territoriali della pesca in base alle disposizioni della presente legge e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2017. Tale previsione non si applica alla consulta della pesca della provincia di Sondrio che continua a svolgere le sue funzioni fino alla scadenza.
10. Le consulte faunistico-venatorie provinciali già costituite alla data di cui al comma 1 ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 26/1993 continuano a svolgere le loro funzioni fino alla costituzione delle consulte faunistico-venatorie territoriali e, comunque, non oltre il 30 settembre 2017. Tale previsione non si applica alla consulta faunistico-venatoria della provincia di Sondrio che continua a svolgere le sue funzioni fino alla scadenza.
11. Le commissioni d'esame già costituite alla data di cui al comma 1 ai sensi della l.r. 31/2008 e della l.r. 26/1993 continuano a svolgere le loro funzioni fino al rinnovo della composizione in base alle disposizioni della presente legge e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2017. Tale previsione non si applica alle commissioni costituite dalla provincia di Sondrio.
12. Per quanto non previsto dalla presente legge, ai fini della determinazione delle competenze per l'esercizio delle funzioni in materia faunistico-venatoria, trovano applicazione le disposizioni della l.r. 19/2015 e della l.r. 32/2015.
NOTE:
1. Vedi avviso di rettifica BURL n. 18, supplemento del 3 maggio 2016 Torna al richiamo nota
6. Il comma è stato abrogato dall'art. 13, comma 7 della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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