Legge Regionale 30 marzo 2016 , n. 8

Legge europea regionale 2016. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

(BURL n. 13, suppl. del 01 Aprile 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-03-30;8

Art. 6
(Servizio di interesse economico generale nell'ambito di edilizia residenziale pubblica e sociale)
1. In applicazione dell'articolo 5, nell'ambito del sistema regionale di edilizia residenziale pubblica e sociale, gli alloggi sociali sono destinati all'erogazione di un servizio d'interesse economico generale, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea).
2. Nel rispetto della disciplina europea in materia degli aiuti di Stato, la concessione di eventuali contributi agli operatori pubblici e privati sotto forma di compensazione è effettuata nel limite di quanto necessario per coprire i costi derivanti dagli adempimenti degli obblighi del servizio, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole. Con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi della decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 (2012/21/UE), sono stabiliti i parametri per il calcolo della compensazione, la cui misura è determinata tenendo conto dei costi connessi alla costruzione e gestione degli alloggi sociali, nonché alla realizzazione di interventi di valorizzazione e riqualificazione degli alloggi sociali esistenti. Con il medesimo provvedimento sono, altresì, disciplinati i criteri e le modalità generali per l'erogazione dei contributi, per la verifica del rispetto dei limiti previsti dal presente comma, nonché i casi e le modalità per la revisione e restituzione della sovracompensazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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