Legge Regionale
30 marzo 2016
, n. 8
Legge europea regionale 2016. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
(BURL n. 13, suppl. del 01 Aprile 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-03-30;8
Art. 7
(Disciplina del potere sostitutivo della Regione in caso di violazione della normativa europea in materie di competenza regionale a seguito di procedure di infrazione e sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea. Inserimento dell’art. 8 bis nella l.r. 17/2011)
1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione ed attuazione del diritto dell'Unione europea)(4)è inserito il seguente:
'Art. 8 bis
(Disciplina del potere sostitutivo della Regione in caso di violazione della normativa europea in materie di competenza regionale a seguito di procedure di infrazione e sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea)
1. In caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea, dalla quale discendono vincoli o anche oneri imputabili alla Regione, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti in materie di competenza regionale, anche collegati tra loro, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente, se delegato, sentiti gli enti locali inadempienti rispetto a funzioni amministrative conferite con legge regionale, assegna agli stessi enti termini congrui per l'adozione di ciascuno degli atti necessari a conformarsi alla sentenza. Decorso inutilmente anche uno solo dei termini assegnati, la Giunta regionale, sentito l'ente interessato, nomina un commissario ad acta con facoltà di avvalersi degli uffici degli enti inadempienti o, ove necessario, provvede direttamente. Per quanto non previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).
2. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente alle materie di competenza regionale, si applicano anche nei casi in cui sono in corso procedure europee di infrazione ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.'.
(Disciplina del potere sostitutivo della Regione in caso di violazione della normativa europea in materie di competenza regionale a seguito di procedure di infrazione e sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea)
1. In caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea, dalla quale discendono vincoli o anche oneri imputabili alla Regione, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti in materie di competenza regionale, anche collegati tra loro, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente, se delegato, sentiti gli enti locali inadempienti rispetto a funzioni amministrative conferite con legge regionale, assegna agli stessi enti termini congrui per l'adozione di ciascuno degli atti necessari a conformarsi alla sentenza. Decorso inutilmente anche uno solo dei termini assegnati, la Giunta regionale, sentito l'ente interessato, nomina un commissario ad acta con facoltà di avvalersi degli uffici degli enti inadempienti o, ove necessario, provvede direttamente. Per quanto non previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).
2. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente alle materie di competenza regionale, si applicano anche nei casi in cui sono in corso procedure europee di infrazione ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia