Legge Regionale
8 luglio 2016
, n. 16
Disciplina regionale dei servizi abitativi
(BURL n. 28, suppl. del 12 Luglio 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-07-08;16
Art. 22
(Beneficiari dei servizi abitativi pubblici)
1. I beneficiari dei servizi abitativi pubblici devono avere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
b) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia [per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda](20);
c) condizione economica del nucleo familiare da accertarsi sulla base di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali;
d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all'estero;
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dai richiedenti secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, tenuto conto dei limiti fissati dai commi 7 e 8 dell'articolo 23.
3. Al fine di consentire ai comuni ed alle ALER la verifica del requisito di cui al comma 1, lettera f), la Giunta regionale istituisce una banca dati degli occupanti senza titolo di unità abitative pubbliche, disciplinando criteri e modalità per l'accesso e l'aggiornamento periodico. I dati e le informazioni per l'aggiornamento della banca dati regionale sono forniti da comuni, ALER ed operatori accreditati e costituiscono debito informativo nei confronti della Regione.
4. In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 giugno 2014, n. 18 (Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori), ai fini del possesso del requisito di cui alla lettera d), del comma 1, non si considerano i diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è assegnata, in sede di separazione personale o divorzio, al coniuge o comunque non è nella disponibilità del soggetto richiedente.
4 bis. Al fine di favorirne il trasferimento, la permanenza e la mobilità nella Regione Lombardia, gli appartenenti alle forze di polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e alle Forze Armate di cui al comma 6 dell’articolo 23, che siano in servizio, accedono ai servizi abitativi pubblici in deroga ai requisiti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale di cui al comma 9 dell’articolo 23. Tale regolamento disciplina, altresì, la decadenza dall’assegnazione nei casi di cessazione dal servizio.(21)
NOTE:
20. La Corte costituzionale con sentenza n. 44/2020 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera b) limitatamente alle parole "per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda".
21. Il comma è stato aggiunto dall'art. 27, comma 1, lett. a) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 3, comma 1 della l.r. 28 novembre 2018, n. 16 e dall'art. 21, comma 1, lett. c) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia