Legge Regionale
5 agosto 2016
, n. 20
Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile
(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-08-05;20
Art. 3
(Funzioni della Regione)
1. La Regione, al fine di realizzare quanto previsto dall'articolo 1, favorisce:
a) il coinvolgimento e la collaborazione tra le agenzie di tutela della salute (ATS), gli enti pubblici e del privato sociale al fine di attuare interventi integrati a favore dei soggetti di cui all'articolo 2;
b) l'utilizzo di strumenti di comunicazione per facilitare la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 2 alla vita sociale, culturale e politica della comunità e per favorire l'accesso e la fruizione dell'informazione;
c) gli interventi e gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità e della sordocecità;
d) la piena realizzazione del percorso scolastico e formativo nonché il perseguimento delle successive scelte di istruzione, promuovendo l'insegnamento della LIS e della LIS tattile nelle scuole primarie e secondarie, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze degli enti locali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia);
e) l'accessibilità dei mezzi di trasporto pubblico, utilizzando forme di comunicazione e informazione adeguate;
g) l'accesso ai servizi sanitari, in particolare ai servizi di pronto soccorso e ai servizi sociosanitari dei soggetti di cui all'articolo 2, attraverso l'utilizzo dei canali comunicativi, linguistici e tecnologici volti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia