Legge Regionale
5 agosto 2016
, n. 20
Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile
(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-08-05;20
Art. 4
(Interventi e azioni regionali)
1. La Regione, per realizzare l'inserimento e l'integrazione dei soggetti di cui all'articolo 2, favorisce:
a) l'uso della LIS, della LIS tattile e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, nei rapporti con le altre amministrazioni pubbliche e con gli enti del sistema regionale;
b) la diffusione dell'insegnamento e dell'uso della LIS e della LIS tattile nelle scuole primarie e secondarie, mediante la promozione di accordi con l'Ufficio scolastico regionale e le istituzioni scolastiche per lo sviluppo di attività di sostegno, servizi specialistici e ausili tecnologi innovativi, al fine di rendere effettivo l'adempimento all'obbligo scolastico e il perseguimento delle successive scelte di istruzione, ferme restando le competenze degli enti locali di cui all'articolo 3;
c) la diffusione dell'utilizzo della LIS e della LIS tattile e delle altre tecniche anche informatiche, in collaborazione con le istituzioni universitarie e gli enti culturali nel rispetto della loro autonomia;
d) la diffusione della LIS, della LIS tattile e di ogni altro mezzo tecnico volto a favorire l'accessibilità ai media, alle trasmissioni televisive e ai programmi informativi e comunicativi a carattere regionale, di concerto e con la collaborazione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia