Legge Regionale
7 ottobre 2016
, n. 25
Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo
(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge disciplina gli interventi e le attività inerenti alla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Lombardia, alla promozione e organizzazione di attività culturali e dello spettacolo con particolare riferimento a:
a) beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico, documentario e bibliografico;
b) espressioni dell'eredità culturale e del patrimonio culturale immateriale, con particolare riguardo al patrimonio culturale immateriale riconosciuto dall'UNESCO;
c) istituti e luoghi della cultura e loro articolazioni in circuiti, sistemi e reti quali: biblioteche, archivi, musei, ecomusei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali;
d) siti inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO, reti delle riserve della biosfera, rete delle città creative, nonché siti inclusi in altri elenchi istituiti nell’ambito dei programmi UNESCO;(2)
f) attività tecnologica, scientifica e di ricerca per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Lombardia;
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia