Legge Regionale 7 ottobre 2016 , n. 25

Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo

(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25

Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge disciplina gli interventi e le attività inerenti alla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Lombardia, alla promozione e organizzazione di attività culturali e dello spettacolo con particolare riferimento a:
a) beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico, documentario e bibliografico;
b) espressioni dell'eredità culturale e del patrimonio culturale immateriale, con particolare riguardo al patrimonio culturale immateriale riconosciuto dall'UNESCO;
c) istituti e luoghi della cultura e loro articolazioni in circuiti, sistemi e reti quali: biblioteche, archivi, musei, ecomusei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali;
d) siti inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO, reti delle riserve della biosfera, rete delle città creative, nonché siti inclusi in altri elenchi istituiti nell’ambito dei programmi UNESCO;(2)
e) cammini e itinerari culturali;(3)
f) attività tecnologica, scientifica e di ricerca per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Lombardia;
g) patrimonio linguistico;
h) attività culturali ed espositive, eventi, spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivi, sale dello spettacolo;
h bis) sviluppo arti performative e della creatività artistica.(4)
NOTE:
2. La lettera è stata modificata dall'art. 14, comma 1, lett. b) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
3. La lettera è stata sostituita dall'art. 14, comma 1, lett. c) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi