Legge Regionale
7 ottobre 2016
, n. 25
Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo
(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25
Art. 3
(Funzioni della Regione)
1. La Regione:
b) attua direttamente o con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati le iniziative definite dal programma triennale per la cultura di cui all’articolo 9;(5)
d) esercita, nell'ambito del territorio della Città metropolitana di Milano, funzioni amministrative inerenti ai sistemi bibliotecari locali, alle biblioteche di enti locali, alla promozione di servizi e attività culturali, allo sviluppo dei sistemi museali locali, alle attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia