Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo
(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25
Art. 5
(Funzioni dei comuni)
1. I comuni, singoli o associati, nel rispetto della programmazione regionale, provvedono:
a) allo sviluppo e alla diffusione delle attività culturali di interesse locale anche incentivando la costituzione di reti territoriali;
b) alla istituzione, al funzionamento e allo sviluppo degli istituti e luoghi della cultura di loro competenza o loro trasferiti a qualsiasi titolo, promuovendone l'autonomia gestionale e incentivandone le attività e i servizi culturali, anche in forma integrata.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia