Legge Regionale 
   7 ottobre 2016 
  , n. 25
  
Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo
(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25
Art. 6
    (Riconoscimento di istituti e luoghi della cultura)
    
      
      
      1.  La Regione assegna il proprio riconoscimento a istituti e luoghi della cultura, anche riuniti in sistemi o reti, che posseggano adeguati standard di qualità con particolare riferimento a:
    b)  obiettivi strategici, programmazione delle attività e disponibilità di risorse adeguati alle dimensioni e caratteristiche dell'istituto;
      
      
      2.  La Giunta regionale, anche con riferimento alla normativa statale e ai livelli di qualità della valorizzazione da essa previsti, stabilisce i criteri per il riconoscimento di cui al comma 1.
  Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
                    
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