Legge Regionale
7 ottobre 2016
, n. 25
Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo
(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25
Art. 12
(Beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, paesaggistico, archivistico, bibliografico e documentario)
1. La Regione promuove e sostiene, in concorso con altri soggetti pubblici e privati, anche con l'apporto del volontariato, la messa in sicurezza, la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico, incluso quello relativo alla prima guerra mondiale, archeologico, inclusi i siti di archeologia industriale, paesaggistico, inclusi i manufatti idraulici e irrigui, archivistico, bibliografico e documentario e ne assicura la manutenzione, l'utilizzo, l'accessibilità e la fruizione pubblica.
2. La Regione persegue lo sviluppo di sistemi integrati di intervento e di gestione dei beni, dei servizi e delle attività culturali, incluse iniziative per la riqualificazione di luoghi e spazi a essi dedicati, favorendo altresì il riutilizzo, con finalità culturali, di immobili, aree e strutture pubbliche dismesse.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, la Regione può concludere accordi con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con altre Regioni, enti pubblici locali e nazionali, organismi internazionali, università, istituti scolastici e di formazione ed enti privati che operano in ambito culturale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia