Legge Regionale 
   7 ottobre 2016 
  , n. 25
  
Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo
(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25
Art. 14
    (Biblioteche e sistemi bibliotecari)
    
      
      
      1.  La Regione coordina l'organizzazione delle biblioteche di ogni tipologia, aperte al pubblico, esercitando le funzioni di indirizzo e programmazione e di valorizzazione del patrimonio librario e documentario, al fine di favorire la promozione della lettura, l'aggiornamento culturale, la formazione permanente, l'avanzamento degli studi e delle ricerche, la conservazione e fruizione del patrimonio culturale.
    
      
      
      2.  La Regione in particolare:
    a)  promuove l'attuazione di una rete integrata di biblioteche e di sistemi bibliotecari e la razionalizzazione delle procedure gestionali e informatiche delle singole biblioteche e delle reti territoriali;(16)
b)  promuove il coordinamento e l'integrazione dei servizi bibliotecari con gli altri servizi e istituti culturali operanti nel territorio;
c)  favorisce l'accesso ai documenti, all'informazione, ai cataloghi e alle reti informative e documentarie nazionali e internazionali anche tramite l'utilizzo di tecnologie innovative;
      
      
      3.  I sistemi bibliotecari:(17)
    a)  predispongono e gestiscono i servizi comuni, coordinano i programmi delle biblioteche associate e la realizzazione delle attività culturali per la promozione della pubblica lettura e dei servizi culturali;
b)  curano la formazione di cataloghi collettivi informatizzati, anche in raccordo con reti regionali o nazionali e adottano sistemi informativi e gestionali coordinati;
      
      
      4.  La Giunta regionale definisce linee di indirizzo per la costituzione di sistemi bibliotecari che favoriscano l’accesso del più ampio pubblico alla consultazione e alla fruizione del patrimonio librario e documentale e che promuovano servizi culturali di qualità.(18)
  NOTE:
  
  
  
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
                    
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