Legge Regionale
7 ottobre 2016
, n. 25
Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo
(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25
Art. 14
(Biblioteche e sistemi bibliotecari)
1. La Regione coordina l'organizzazione delle biblioteche di ogni tipologia, aperte al pubblico, esercitando le funzioni di indirizzo e programmazione e di valorizzazione del patrimonio librario e documentario, al fine di favorire la promozione della lettura, l'aggiornamento culturale, la formazione permanente, l'avanzamento degli studi e delle ricerche, la conservazione e fruizione del patrimonio culturale.
2. La Regione in particolare:
a) promuove l'attuazione di una rete integrata di biblioteche e di sistemi bibliotecari e la razionalizzazione delle procedure gestionali e informatiche delle singole biblioteche e delle reti territoriali;(16)
b) promuove il coordinamento e l'integrazione dei servizi bibliotecari con gli altri servizi e istituti culturali operanti nel territorio;
c) favorisce l'accesso ai documenti, all'informazione, ai cataloghi e alle reti informative e documentarie nazionali e internazionali anche tramite l'utilizzo di tecnologie innovative;
3. I sistemi bibliotecari:(17)
a) predispongono e gestiscono i servizi comuni, coordinano i programmi delle biblioteche associate e la realizzazione delle attività culturali per la promozione della pubblica lettura e dei servizi culturali;
b) curano la formazione di cataloghi collettivi informatizzati, anche in raccordo con reti regionali o nazionali e adottano sistemi informativi e gestionali coordinati;
4. La Giunta regionale definisce linee di indirizzo per la costituzione di sistemi bibliotecari che favoriscano l’accesso del più ampio pubblico alla consultazione e alla fruizione del patrimonio librario e documentale e che promuovano servizi culturali di qualità.(18)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia