Legge Regionale
7 ottobre 2016
, n. 25
Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo
(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25
Art. 18
(Siti inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO)
1. La Regione sostiene e coordina la promozione e la valorizzazione dei siti regionali inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO mediante:(21)
c) realizzazione di punti informativi, centri di documentazione, mostre temporanee, programmi di comunicazione e altre iniziative volte a favorire la conoscenza dei siti e la loro fruizione da parte del pubblico, nonché prodotti e servizi, anche tecnologici e virtuali, volti alla loro valorizzazione.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia