Legge Regionale
7 ottobre 2016
, n. 25
Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo
(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25
Art. 19
(Ecomusei)
1. La Regione promuove la costituzione, il riconoscimento e il monitoraggio degli ecomusei e ne sostiene l'attività al fine di conservare e rinnovare l'eredità culturale vivente e il patrimonio culturale immateriale di determinati territori e delle popolazioni che li abitano, di favorire processi di sviluppo sostenibile a partire dal patrimonio locale, di salvaguardare i paesaggi tipici lombardi e di valorizzare la diversità culturale dei luoghi e svilupparne e valorizzarne la documentazione. Favorisce lo sviluppo dell'attività in rete e l'utilizzo di risorse della Unione europea, nazionali e private a sostegno degli ecomusei.(22)
2. Ai fini della presente legge, per ecomusei si intendono istituzioni culturali, costituite da enti locali in forma singola e associata, associazioni, fondazioni o altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, che assicurano, all'interno di uno ambito territoriale definito e con la partecipazione attiva della popolazione, delle comunità locali, di istituzioni culturali, scientifiche e scolastiche, di enti e associazioni locali, le funzioni di cura, gestione, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico locale rappresentativi di un ambiente, dei modi di vita e delle loro trasformazioni.
NOTE:
22. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1, lett. u), numero 1) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11 e dall'art. 14, comma 1, lett. u), numero 2) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia