Legge Regionale
7 ottobre 2016
, n. 25
Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo
(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25
Art. 21
(Patrimonio culturale di proprietà regionale)
1. La Regione e gli enti del sistema regionale, al fine di promuovere la fruizione pubblica del proprio patrimonio culturale, perseguono, anche mediante specifici accordi con istituti e luoghi della cultura, una politica di valorizzazione di beni e collezioni anche attraverso l'acquisizione di oggetti o collezioni d'arte.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia