Legge Regionale
7 ottobre 2016
, n. 25
Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo
(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25
Art. 24
(Promozione della lingua lombarda attraverso le sue varietà locali)
1. Ai fini della presente legge, la Regione promuove la rivitalizzazione, la valorizzazione e la diffusione di tutte le varietà locali della lingua lombarda, in quanto significative espressioni del patrimonio culturale immateriale, attraverso:
2. La Regione valorizza e promuove tutte le forme di espressione artistica del patrimonio storico linguistico quali il teatro tradizionale e moderno in lingua lombarda, la musica popolare lombarda, il teatro di marionette e burattini, la poesia, la prosa letteraria e il cinema.
3. La Regione promuove, anche in collaborazione con le università della Lombardia, gli istituti di ricerca, gli enti del sistema regionale e altri qualificati soggetti culturali pubblici e privati, la ricerca scientifica sul patrimonio linguistico storico della Lombardia, incentivando in particolare:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia