Legge Regionale 7 ottobre 2016 , n. 25

Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo

(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25

Art. 32
(Spettacolo dal vivo)
1. La Regione, nell'ambito dello spettacolo dal vivo, promuove lo sviluppo di attività professionali di danza, musica e teatro in tutti i loro generi e manifestazioni, attraverso il sostegno alla produzione, alla distribuzione e alla circuitazione degli spettacoli, con particolare riferimento ai soggetti produttivi e distributivi, sia pubblici sia privati, che realizzino con continuità progetti artistici di qualità.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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