Legge Regionale
7 ottobre 2016
, n. 25
Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo
(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25
Art. 32
(Spettacolo dal vivo)
1. La Regione, nell'ambito dello spettacolo dal vivo, promuove lo sviluppo di attività professionali di danza, musica e teatro in tutti i loro generi e manifestazioni, attraverso il sostegno alla produzione, alla distribuzione e alla circuitazione degli spettacoli, con particolare riferimento ai soggetti produttivi e distributivi, sia pubblici sia privati, che realizzino con continuità progetti artistici di qualità.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia