Legge Regionale 7 ottobre 2016 , n. 25

Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo

(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25

Art. 36
(Destinatari dei finanziamenti)
1. I destinatari dei finanziamenti e dei contributi previsti dalla presente legge sono:
a) enti locali singoli o associati, enti e istituzioni ecclesiastiche, altri enti pubblici, enti e associazioni ai quali partecipino enti locali, soggetti privati aventi la disponibilità dei beni culturali;
b) enti, associazioni e fondazioni, e altri soggetti che operino in ambito culturale senza fine di lucro;
c) imprese del settore culturale, creativo e dello spettacolo;
d) istituzioni culturali di interesse regionale, nonché università, istituti scolastici, centri di ricerca, accademie, conservatori e istituzioni culturali di interesse nazionale con sede nella Regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi