Legge Regionale
7 ottobre 2016
, n. 25
Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo
(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25
Art. 37
1. La Regione promuove la progettualità locale in forme integrate, multisettoriali che richiedono il coordinamento tra soggetti pubblici e privati, attraverso i progetti integrati della cultura.(29)
2. I progetti integrati della cultura sono finalizzati ad attuare interventi di promozione del territorio, del patrimonio culturale, di attività ed eventi culturali integrati con le politiche regionali di sviluppo economico, tutela ambientale, attrattività e welfare.(30)
3. Il contenuto dei progetti è definito in base alle priorità stabilite dal programma triennale per la cultura.(31)
NOTE:
28. La rubrica è stata sostituita dall'art. 14, comma 1, lett. aa) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia