Legge Regionale 7 ottobre 2016 , n. 25

Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo

(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25

Art. 41
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati ottenuti in termini di valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, e sviluppo del settore della cultura. A tal fine, la Giunta regionale, anche avvalendosi dell’Osservatorio di cui all’articolo 44, trasmette al Consiglio regionale ogni due anni, entro il 30 giugno, una relazione che descrive e documenta:(35)
a) lo stato di attuazione del programma triennale e dei progetti integrati della cultura specificando interventi realizzati, risorse stanziate e utilizzate, soggetti coinvolti, beneficiari raggiunti e loro caratteristiche;(36)
b) il grado di raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di programmazione;
c) le eventuali criticità verificatesi e le soluzioni messe in atto per farvi fronte;
d) (37)
e) i risultati conseguiti secondo specifici temi e quesiti che il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale, tenuto conto di eventuali proposte pervenute dalla competente commissione consiliare, può segnalare all'assessore competente.
f) (37)
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.
NOTE:
35. Il comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. z) della l.r. 25 marzo 2021, n. 3. Torna al richiamo nota
36. La lettera è stata modificata dall'art. 14, comma 1, lett. hh) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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