Legge Regionale 7 ottobre 2016 , n. 25

Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo

(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25

Art. 46
(Norme transitorie)
1. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti alla data del loro avvio.
2. Gli organismi costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge cessano la loro attività secondo le disposizioni vigenti alla data della loro costituzione.
3. Gli strumenti di programmazione già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge restano efficaci fino alla data di approvazione del programma triennale di cui all'articolo 9.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi