Legge Regionale 2 dicembre 2016 , n. 31

Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale e sottosegretario regionale

(BURL n. 49, suppl. del 05 Dicembre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-12-02;31

Art. 5
(Cause di incompatibilità)
1. Sono incompatibili con la carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale le seguenti funzioni o cariche:
a) membro di una delle due Camere del Parlamento;
b) Presidente del Consiglio dei Ministri, ministro, vice ministro o sottosegretario di Stato;
c) membro del Parlamento europeo o della Commissione europea;
d) presidente di Regione, consigliere regionale, assessore regionale e sottosegretario regionale di altra Regione;
e) presidente della provincia, consigliere provinciale o sindaco e consigliere di Città metropolitana, comprese nel territorio della Regione;
f) sindaco di comune compreso nel territorio della Regione;
g) assessore di comune compreso nel territorio della Regione con popolazione superiore a 15.000 abitanti al momento della elezione;
h) presidente o assessore di comunità montana o di unione di comuni con popolazione complessiva superiore a 15.000 abitanti;
i) presidente o componente dell'organo direttivo di consorzio o di ente pubblico, compresi nel territorio della Regione, disciplinati con legge regionale o destinatari in via diretta o indiretta di finanziamenti continuativi;
j) componente del Consiglio superiore della magistratura o del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
k) presidente e i membri della Giunta delle Camere di commercio con sede nel territorio lombardo.
2. L'incarico di commissario straordinario delle istituzioni e degli enti di cui al comma 1è causa di incompatibilità con la carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale, salvo che l'incarico sia attribuito in ragione della carica regionale ricoperta.
3. Non possono altresì ricoprire la carica di Presidente della Regione o di consigliere regionale:
a) il titolare, i componenti degli organi di gestione o di amministrazione, l'amministratore delegato, l'amministratore unico, il direttore generale, i legali rappresentanti e i dirigenti di ente, istituto, azienda o società, sottoposti a vigilanza della Regione, salvo quanto previsto dalla lett. b);
b) i componenti esecutivi degli organi di gestione o di amministrazione, il direttore generale, i legali rappresentanti e i dirigenti di fondazioni, costituite o partecipate dalla Regione oppure destinatarie di contributi regionali, diretti o indiretti, continuativi nell'ultimo biennio;
c) il titolare, i componenti degli organi di gestione o di amministrazione, l'amministratore delegato, l'amministratore unico, il direttore generale, i legali rappresentanti e i dirigenti di ente, istituto, azienda o società che ha in corso rapporti contrattuali, anche indiretti, con la Giunta regionale, il Consiglio regionale o gli enti del sistema regionale, per l'erogazione di servizi, l'esazione di diritti o l'esecuzione di appalti;
d) i componenti dei comitati tecnico consultivi e i soggetti che svolgono incarichi di consulenza previsti dagli articoli 8 e 37, comma 2 bis, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale);
e) colui che, con sentenza passata in giudicato, è stato dichiarato responsabile nei confronti della Giunta regionale, del Consiglio regionale o degli enti del sistema regionale e non ha ancora estinto il debito;
f) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei confronti della Regione, ha ricevuto invano notificazione di avviso di accertamento oppure di ordinanza-ingiunzione di pagamento ai sensi della normativa vigente;
g) i componenti del Consiglio delle Autonomie locali o del Consiglio per le pari opportunità di cui agli articoli 54 e 63 dello Statuto d'autonomia;
h) i componenti dell'organo di amministrazione o di gestione ed i componenti del consiglio di sorveglianza di istituti bancari;
i) i rettori delle università con sede nel territorio lombardo;
j) i rappresentanti di interessi di cui alla legge regionale 20 luglio 2016, n. 17 (Disciplina per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso il Consiglio regionale);
k) il personale delle segreterie dei componenti della Giunta regionale, il personale delle segreterie dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, nonché il personale delle segreterie e staff dei gruppi consiliari di cui, rispettivamente, agli articoli 23, 66 e 67 della l.r. 20/2008.
3 bis. L'esercizio delle funzioni di Assessore regionale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di Consigliere regionale. Il Consigliere regionale nominato Assessore regionale è sospeso dalla carica di Consigliere regionale per la durata dell'incarico di Assessore. Il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva al provvedimento di nomina ad Assessore regionale procede alla temporanea sostituzione del Consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato cui spetterebbe il seggio ai sensi dell'articolo 1, comma 37, della l.r. 17/2012. Trova altresì applicazione il comma 40 della medesima l.r. 17/2012. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla XI legislatura.(1)
4. La lite pendente non costituisce causa di incompatibilità.
5. Sono incompatibili il Presidente della Regione e il consigliere regionale che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'articolo 3.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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