Legge Regionale 2 dicembre 2016 , n. 31

Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale e sottosegretario regionale

(BURL n. 49, suppl. del 05 Dicembre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-12-02;31

Art. 7
(Procedura per l'accertamento e la rimozione delle cause di incompatibilità - decadenza dalla carica)
1. Quando per il Presidente della Regione o per un consigliere regionale sussista o si verifichi una delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 5, il Consiglio regionale, nei modi previsti dal Regolamento generale del Consiglio, provvede alla contestazione, all'accertamento e ai successivi adempimenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 bis.(2)
2. In caso di accertamento di una causa di incompatibilità, ai fini della validità dell'opzione per il mandato regionale, è necessaria la rimozione della situazione di incompatibilità e l'effettiva cessazione o astensione dal compimento di qualsiasi atto inerente alla carica o funzione, compresa l'ordinaria amministrazione, fatti salvi gli atti dovuti urgenti ed improrogabili.
3. Per la rimozione della situazione di incompatibilità di cui al comma 2, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 4, comma 3.
4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza, secondo quanto previsto dal Regolamento generale del Consiglio, in caso di mancato esercizio dell'opzione o di opzione non valida ai sensi del comma 2.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi