Legge Regionale 29 dicembre 2016 , n. 35

Legge di stabilità 2017 - 2019

(BURL n. 52, suppl. del 31 Dicembre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-12-29;35

Art. 2
(Modifiche agli articoli 44, 88 e 91 della l.r. 10/2003)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 44 le parole 'dall'accertamento' sono sostituite dalle seguenti: 'dal periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della domanda per l'accertamento';
b) all'articolo 88 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1è sostituito dal seguente:
'1. Su richiesta dell'interessato è disposto il pagamento della sanzione in rate mensili con le stesse modalità di cui all'art. 91.';
2) il comma 2è abrogato;
c) all'articolo 91 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 2 le parole 'maggiorata di un punto percentuale' sono sostituite dalle seguenti: 'la Giunta regionale può stabilire la maggiorazione dell'interesse.';
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
' 5. Su richiesta dell'interessato è disposto il pagamento del tributo in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trenta, se l'ammontare complessivo del debito è inferiore a euro cinquantamila, e fino a un massimo di settantadue, se l'ammontare complessivo del debito é uguale o superiore a euro cinquantamila, anche in assenza di atti di contestazione purché il debito sia superiore a euro duemila, con l'applicazione dell'interesse nella misura prevista dall'articolo 21 del d.p.r. 602/1973 e successive modificazioni e integrazioni. La Giunta regionale può stabilire la maggiorazione dell'interesse.';
3) all'inizio del comma 7 è inserito il seguente periodo: 'In assenza di atti di contestazione regolarmente notificati, la rateizzazione può essere richiesta per importi superiori a euro duemila.'.
2. Le disposizioni di cui all'art. 6 ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, trovano applicazione per gli atti ivi previsti notificati entro il 31 dicembre 2016 ed emanati dall'amministrazione regionale. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le modalità attuative.
3. Dalle misure previste dal presente articolo non discendono minori introiti sul bilancio di previsione 2017/2019.
NOTE:
4. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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