Legge Regionale 29 dicembre 2016 , n. 35

Legge di stabilità 2017 - 2019

(BURL n. 52, suppl. del 31 Dicembre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-12-29;35

Art. 7
(Disposizioni per pagamenti a favore di Regione)
1. I pagamenti di somme a qualsiasi titolo a favore di Regione sono disposti sui conti correnti postali esistenti o sugli appositi conti correnti bancari, denominati anche 'sottoconti di tesoreria', pubblicati nel sito internet istituzionale della Regione Lombardia, www.regione.lombardia.it, sezione 'Amministrazione Trasparente - Pagamenti dell'amministrazione - IBAN - Codici per i pagamenti a favore di Regione Lombardia', disciplinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) come modificato dall'articolo 6 ter del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.(13)
3. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale)(15) le parole '31 marzo' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno'.
NOTE:
13. Il comma è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Torna al richiamo nota
15. Si rinvia alla l.r. 29 giugno 2009, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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