Legge Regionale
29 dicembre 2016
, n. 35
Legge di stabilità 2017 - 2019
(BURL n. 52, suppl. del 31 Dicembre 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-12-29;35
Art. 10
(Norme transitorie e norma finanziaria)
1. In fase di prima applicazione la Giunta regionale approva le linee guida di cui all'articolo 6, comma 1 ter, della l.r. 19/2007 entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al fine di garantire la continuità nello svolgimento delle funzioni provinciali e della Città metropolitana, in relazione all'anno scolastico in corso continuano a trovare applicazione le disposizioni delle leggi regionali 19/2007 e 3/2008 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Alle spese derivanti dall'articolo 9 si provvede con le risorse statali assegnate a tal fine alla Regione, in applicazione dell'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge di stabilità 2016'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia