Legge Regionale
7 febbraio 2017
, n. 1
Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno delle baby gang, del bullismo e del cyberbullismo(1)
(BURL n. 6, suppl. del 10 Febbraio 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-02-07;1
Art. 2
(Interventi)
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto delle competenze stabilite dall’articolo 117 della Costituzione, promuove e sostiene interventi per la diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità personale, nonché interventi per la tutela della integrità psico-fìsica dei minori, in particolare nell'ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile. Promuove e sostiene inoltre interventi finalizzati all'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet.(3)
2. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 1 i seguenti interventi:
a) realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte agli studenti e alle loro famiglie in ordine alla gravità del fenomeno delle baby gang dedite all’illegalità o alla criminalità,del bullismo e del cyberbullismo e delle sue conseguenze;(4)
b) promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo sui temi della legalità e del rispetto reciproco, nonché sull'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet;
c) organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico ed educativo volti all'acquisizione di tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare azioni preventive e di contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;
d) attivazione di programmi di sostegno in favore dei minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio;
e) promozione di programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio;
e bis) il rafforzamento della prevenzione sociale nelle aree e nei contesti urbani laddove risulta più diffusa la presenza delle baby gang dedite alle illegalità o alla criminalità e che vedono soggetti minorenni sia come autori sia come vittime, al fine di evitare fenomeni emulativi e aumentare la percezione dei valori e dei pericoli nei minori ritenuti più a rischio;(5)
e ter) l’analisi sociale dei fenomeni di illegalità collegati alla presenza di baby gang, con particolare riferimento agli atti di vandalismo, di sopruso e di comportamento violento e aggressivo, anche di natura sessuale, comprese le ipotesi di cui all’articolo 612 ter del Codice penale, nonché di furto, di rapina, di abuso o spaccio di sostanze stupefacenti e di radicalismo religioso;(5)
e quater) la riqualificazione degli spazi in cui risulta più diffusa la presenza delle baby gang e del bullismo minorile di strada, cosiddetto “street bullying”, attraverso il sostegno di iniziative urbanistiche, culturali, sportive, psicologiche, pedagogiche ed educative volte a favorire la legalità, l’integrazione, il benessere e la coesione sociale attraverso, in particolare, l’accompagnamento allo studio, i laboratori artistici e musicali, le attività motorie, la promozione della lettura, l’uso consapevole dei social media e delle nuove tecnologie, la creazione di appositi sportelli di ascolto e aiuto;(5)
e quinquies) la realizzazione di interventi socioeducativi, percorsi formativi e di servizio sociale obbligatorio o di lavoro socialmente utile rivolti a minori segnalati dall’autorità giudiziaria minorile e già in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM) o ai servizi sociali territoriali, in particolare per reati commessi in gruppo o in concorso di persone;(5)
e sexies) la formazione, l’informazione e la sensibilizzazione, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), dei Centri per la famiglia, degli istituti scolastici, degli oratori, degli operatori sociali, sportivi ed economici, nonché del Servizio sanitario regionale e della polizia locale, sui temi della presente legge.(5)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia