Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno delle baby gang, del bullismo e del cyberbullismo(1)
(BURL n. 6, suppl. del 10 Febbraio 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-02-07;1
Art. 5
(Procedure per l'erogazione dei finanziamenti)
1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, determina criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 2 .
2. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 1, stabilisce altresì i requisiti dei soggetti che, nell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, operano direttamente a contatto con i minori.