Legge Regionale
27 febbraio 2017
, n. 5
Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico(1)
(BURL n. 9, suppl. del 01 Marzo 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-02-27;5
Art. 4
(Rete escursionistica della Lombardia)
2. La REL si articola in percorsi:
3. Per ciascuna porzione di REL gli enti territorialmente competenti:
a) provvedono, nel limite delle risorse disponibili all'interno del proprio bilancio ovvero utilizzando i fondi comunitari, nazionali e regionali disponibili, alla manutenzione e al recupero dei percorsi dagli stessi gestiti o anche di loro proprietà o sui quali risultano titolari di diritti reali, anche attraverso convenzioni e collaborazioni con il CAI o con il Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1963, n. 91 (Riordinamento del Club alpino italiano) e alla legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina);(12)
b) possono avvalersi, per l'esecuzione di interventi di manutenzione, dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA), di gestori dei rifugi alpinistici ed escursionistici, di altri soggetti, di enti o di associazioni del territorio che svolgono attività attinenti alle finalità della presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);(13)
b bis) coordinano, in caso di percorsi diversi da quelli di cui alla lettera a), gli interventi di manutenzione e recupero;(14)
3 bis. Qualora gli interventi di manutenzione dei percorsi di cui al comma 3 o gli interventi di posa e manutenzione della segnaletica di cui all'articolo 6 riguardino tratti di percorso di proprietà privata recepiti nel catasto in sede di prima applicazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, per i quali l'assoggettamento a servitù di uso pubblico non risulta da atto scritto, gli enti territorialmente competenti procedono alle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 5 bis, anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti regionali di cui all'articolo 5, comma 1.(15)
4. La Regione, avvalendosi del supporto di ERSAF, del CAI e del Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia, promuove progetti afferenti ai percorsi di collegamento con reti escursionistiche nazionali, internazionali o di regioni limitrofe.
5. La fruizione dei percorsi inseriti nella REL è consentita a piedi, in bicicletta, anche a pedalata assistita ad alimentazione elettrica, a cavallo o a dorso di altri animali e con mezzi non motorizzati, fatte salve specifiche prescrizioni e modalità più restrittive di utilizzo per ragioni di sicurezza, per particolari caratteristiche o condizioni dei percorsi e degli ambienti attraversati.
6. Chiunque intraprende un percorso della REL lo fa sotto la propria responsabilità, consapevole dei rischi connessi alla frequentazione della rete escursionistica usando la necessaria diligenza, rispettando la segnaletica, nonché i divieti emanati dalla protezione civile o da altre autorità competenti, non danneggiando le strutture di pertinenza e l’ambiente circostante. L’escursionista deve valutare con la necessaria diligenza gli eventi atmosferici ed essere dotato di adeguata attrezzatura assumendosi la responsabilità dei rischi e dei danni che possano derivargli dalla sua negligenza, imprudenza e imperizia.(16)
6 bis. L'iscrizione nel catasto della REL e l’esercizio dell'attività di controllo e manutenzione dei tracciati non escludono i rischi connessi alla frequentazione dell’ambiente naturale di chi li percorre.(17)
7. Il transito dei mezzi a motore è consentito per attività di vigilanza, controllo, soccorso, assistenza sanitaria e veterinaria, anti-incendio e protezione civile.
8. Il transito dei mezzi a motore è altresì consentito, previa autorizzazione dell'ente territorialmente competente ai sensi dell'articolo 59, commi 3, 4 e 4 bis, della l.r. 31/2008, per i mezzi dei titolari di diritti reali o personali di godimento relativamente a fondi o immobili situati nel territorio servito dal percorso, limitatamente al tratto necessario a raggiungere tali fondi o immobili, per i mezzi di chi debba transitare per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o per interventi di manutenzione della REL o anche delle aree ad essa circostanti, nonché per i mezzi dei gestori dei rifugi alpinistici ed escursionistici che debbano transitare per esigenze di approvvigionamento o manutenzione dei rifugi stessi.(18)
NOTE:
1. Il titolo della legge è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 23 luglio 2021, n. 12.
12. La lettera è stata modificata dall'art. 13, comma 1, lett. d) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23.
13. La lettera è stata modificata dall'art. 13, comma 1, lett. e) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23.
16. Il comma è stato modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8e dall'art. 28, comma 1, lett. a) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia