Legge Regionale 10 marzo 2017 , n. 7

Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti

(BURL n. 11, suppl. del 13 Marzo 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-03-10;7

Art. 5
(Monitoraggio e clausola valutativa)
1. I comuni, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunicano alla direzione generale regionale competente i dati, riferiti all'anno precedente, relativi al numero di vani e locali seminterrati oggetto di recupero in applicazione della presente legge, le relative superfici e le corrispondenti destinazioni d'uso insediate.(10)
2. Il Consiglio regionale controlla periodicamente l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti per il recupero dei vani e locali seminterrati esistenti.
3. Con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione contenente:(11)
a) il numero complessivo e la principale distribuzione geografica degli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati;
b) l'indicazione delle principali caratteristiche edilizie e funzionali degli edifici interessati da questi interventi;
c) le principali esclusioni previste dai comuni ai sensi dell'articolo 4.
3 bis. La relazione di cui al comma 3è trasmessa al Consiglio regionale quale parte integrante della relazione annuale prevista all'articolo 102 ter della l.r. 12/2005.(12)
4. Il Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione del Consiglio regionale e la competente commissione consiliare possono segnalare all'assessore regionale competente specifiche esigenze informative.
5. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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