Legge Regionale
10 marzo 2017
, n. 7
Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti
(BURL n. 11, suppl. del 13 Marzo 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-03-10;7
Art. 5
(Monitoraggio e clausola valutativa)
1. I comuni, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunicano alla direzione generale regionale competente i dati, riferiti all'anno precedente, relativi al numero di vani e locali seminterrati oggetto di recupero in applicazione della presente legge, le relative superfici e le corrispondenti destinazioni d'uso insediate.(10)
2. Il Consiglio regionale controlla periodicamente l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti per il recupero dei vani e locali seminterrati esistenti.
3. Con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione contenente:(11)
a) il numero complessivo e la principale distribuzione geografica degli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati;
3 bis. La relazione di cui al comma 3è trasmessa al Consiglio regionale quale parte integrante della relazione annuale prevista all'articolo 102 ter della l.r. 12/2005.(12)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia