Legge Regionale 27 marzo 2017 , n. 10

Norme integrative per la valutazione della posizione economica equivalente delle famiglie - Istituzione del fattore famiglia lombardo

(BURL n. 13, suppl. del 30 Marzo 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-03-27;10

Art. 2
(Ambiti di applicazione del fattore famiglia lombardo)
1. Il fattore famiglia lombardo può trovare applicazione, tenendo conto delle diverse modalità di erogazione delle prestazioni, nell'ambito sociale e nella quota a valenza sociale delle prestazioni sociosanitarie, nel sostegno per l'accesso all'abitazione principale, ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nei servizi scolastici e di formazione anche per favorire la libertà di scelta educativa, nel trasporto pubblico locale e nei servizi al lavoro.
2. In fase di prima applicazione, coincidente con il primo triennio dall'entrata in vigore, il fattore famiglia lombardo trova immediata applicazione con riferimento:
a) ai componenti buono scuola e buono libri della Dote Scuola;
b) ai progetti di inserimento lavorativo - PIL;
c) ai contratti di locazione a canone concordato ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
d) al trasporto pubblico locale.
3. La Giunta regionale, con la deliberazione di determinazione dei criteri e delle modalità attuative del fattore famiglia lombardo, da sottoporre al parere delle commissioni consiliari competenti, può estenderne l'applicazione ad ambiti di cui al comma 1, anche in relazione alla valutazione degli effetti prodotti negli ambiti di cui al comma 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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