Legge Regionale 27 marzo 2017 , n. 10

Norme integrative per la valutazione della posizione economica equivalente delle famiglie - Istituzione del fattore famiglia lombardo

(BURL n. 13, suppl. del 30 Marzo 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-03-27;10

Art. 3
(Principi per la determinazione dei criteri e delle modalità attuative del fattore famiglia lombardo)
1. Nella determinazione dei criteri e delle modalità attuative del fattore famiglia lombardo, la Giunta regionale, tenuto conto della rilevanza del numero dei componenti del nucleo familiare, compresi i minori in affido, si attiene ai seguenti principi:
a) definizione di specifiche agevolazioni integrative di quelle previste dalla normativa statale che tengano conto, a parità di altri fattori: (1)
1) 1) della presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità e di non autosufficienti, così come individuate ai sensi dell'Allegato 3 al d.p.c.m. 159/2013;
2) della composizione del nucleo familiare, dell'età dei figli e dello stato di famiglia monogenitoriale, nonché, nel caso di genitori separati, del contributo per il mantenimento dei figli stabilito a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria.
b) (2)
c) (2)
d) introduzione di elementi di priorità per le famiglie che hanno in essere un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, per l'anzianità di residenza in regione Lombardia, a parità di altri fattori, per la presenza di persone anziane, non autosufficienti e di disabili, per le madri in accertato stato di gravidanza, in coerenza con gli ambiti e i servizi ai quali il fattore famiglia lombardo viene applicato.
2. La Regione garantisce ai cittadini la gratuità del servizio di elaborazione dell'indicatore fattore famiglia lombardo.
3. Possono accedere ai benefici previsti dalla legge i componenti dei nuclei familiari che abbiano adempiuto al pagamento delle imposte regionali e, nel caso di genitori separati, al pagamento del contributo per il mantenimento dei figli disposto dal provvedimento dell'Autorità giudiziaria. Sono esclusi dai benefici previsti dalla legge i nuclei familiari:
a) che occupino o abbiano occupato abusivamente negli ultimi cinque anni appartamenti/terreni pubblici o privati;
b) che non abbiano ottemperato all'obbligo scolastico dei minori.
NOTE:
1. La lettera è stata sostituita dall'art. 11, comma 5, lett. a) della l.r. 10 agosto 2017 n. 22. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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