Legge Regionale 27 marzo 2017 , n. 10

Norme integrative per la valutazione della posizione economica equivalente delle famiglie - Istituzione del fattore famiglia lombardo

(BURL n. 13, suppl. del 30 Marzo 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-03-27;10

Art. 4
(Osservatorio per l'attuazione del fattore famiglia lombardo)
1. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale istituisce l'Osservatorio per l'attuazione del fattore famiglia lombardo e ne determina il regolamento.
2. L'Osservatorio è composto da nove membri di cui tre consiglieri regionali, due della maggioranza e uno della minoranza designati dal Consiglio regionale, tre rappresentanti delle associazioni familiari più rappresentative iscritte nel Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare, uno dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e uno espressione del mondo accademico. L'Osservatorio dura in carica tre anni.
3. L’Osservatorio effettua il monitoraggio degli esiti applicativi del fattore famiglia lombardo e trasmette annualmente la propria relazione alla Giunta regionale.(3)
4. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito.
NOTE:
3. Il comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. cc), numero 1., della l.r. 25 marzo 2021, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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