Legge Regionale 26 maggio 2017 , n. 15

Legge di semplificazione 2017

(BURL n. 22, suppl. del 30 Maggio 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-05-26;15

Art. 11
(Commissioni e comitati provinciali di cui all’articolo 34 della l.r. 31/2008. Norma transitoria)
1. Le commissioni e i comitati provinciali di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) già costituiti e operanti alla data del 1° aprile 2016 continuano a svolgere le loro funzioni fino al rinnovo della composizione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017. Tale disposizione non si applica alle commissioni e ai comitati costituiti dalla Provincia di Sondrio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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